MERLONI TER
ILLUSTRATA DAL PROF. MASSIMO MANISCALCO

La legge sui lavori pubblicati approvata il 10 novembre 1998 in via definitiva dal Senato modifica ed integra la legge quadro del settore, la numero 104 del 1994, nota come legge Merloni. È la seconda correzione organica alla citata legge quadro, dopo quella intervenuta nel 1995 con la legge numero 216; si parlò, allora, di una legge Merloni bis, che congelò buona parte delle norme contenute nella legge numero 109.
L'effetto della legge ora approvata, battezzata Merloni ter, vuole essere, invece, quello di rivedere gran parte delle norme contenute nella legge numero 109 con l'obiettivo di consentire l'effettiva applicazione.
Le modifiche più consistenti riguardano l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della legge, misure per l'adeguamento della funzionalità della Pubblica Amministrazione, la qualificazione, e i soggetti amessi alle gare ed i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici, la programmazione dei lavori pubblici, l'effettuazione delle attività di progettazione, direzione ed accessorie, l'introduzione della trattativa privata semplificata; inoltre, però, tutti gli articoli della legge numero 109 del 1994 hanno subito più o meno consistenti modifiche. Inoltre alcune norme della cosiddetta Merloni ter restano fuori dal testo della legge numero 109; come pure la citata Legge Merloni ter aggiunge alcuni articoli nuovi al testo previgente della legge numero 109 del 1994, tra i quali un posto di rilievo va attribuito agli articoli che regolano il project financing (Per un più approfondito esame dell'istituto, vedi Gaetano Armao e Massimo Maniscalco, Il project Financing tra normative statale e regionale, in Rivista Giuridica del Mezzogiorno, 1996, n. 2 e bibliografia ivi citata); pesanti modifiche ha subito anche l'articolo 18 della legge numero 55 del 1990 in tema di sub appalto.
Ecco, sinteticamente descritte, le più importanti novità contenute nella legge che si commenta:
• avvio del project Financing basato sulla figura del promotore privato dell'opera pubblica; ammesso il finanziamento anche solo parziale dell'opera;
• sperimentazione del performance bond, cioè la garanzia totale di esecuzione, per i lavori sopra i 200 miliardi; la compagnia di assicurazione copre i rischi di inadempienze del costruttore;

• applicazione di parte delle regole anche ai settori esclusi (telecomunicazioni, trasporti, acqua, gas, energia) ed alle società miste;
• introduzione del supplente che subentri all'impresa esecutrice inadempiente;
• previsione di una programmazione triennale delle opere pubbliche da parte della Pubblica Amministrazione, con l'indicazione delle priorità;
• sostituzione, a partire dall'anno 2000, dell'Albo nazionale costruttori con un nuovo sistema di qualificazione, basato sia sulla certificazione che sui requisiti tecnici, ed economici e finanziari delle imprese;
• innalzamento a 300.000 euro della soglia entro cui è ammessa la privata;
• esclusione delle offerte anomale, cioè quele collocate ai margini inferiori o superiori della fascia di anomalia;
• obbligo per le imprese di presentare piani di sicurezza anche per i cantieri minori;
• via libera alle società di persone e composte da iscritti agli Albi;
• rafforzamento dell'obbligo di eseguire gli studi di fattibilità prima della progettazione preliminare;
• istituzione della camera arbitrale che dovrà fornire i nominativi dei soggetti terzi negli arbitrati in tema di realizzazione di lavori pubblici.
Altra novità destinata a rivoluzionare il mercato dei lavori pubblici è l'Autorità di vigilanza che, prevista dalla legge numero 109 del 1994, era stata poi congelata dalla Legge numero 216 del 1995; la nuova legge la rende operativa e lascia ai presidenti delle due Camere la nomina dei cinque membri dell'Autorità.
Ad una prima lettura, questa legge sembra esprimere la ricerca di una via che abbandoni il formalismo, superando procedure eccessivamente farraginose e garantiste, anche accorciando i tempi di realizzazione delle opere, per interessarsi della domanda e dell'offerta e del processo industriale di realizzazione delle infrastrutture; su questa sensazione verrà confermata dai passi che seguiranno, rendendo il testo operativo al più presto, e verificando comportamenti adeguati da parte degli attori coinvolti, sarà compiuto un significativo, sostanziale avanzamento lungo la strada che conduce allo sviluppo di quelle aree del Paese che della realizzazione di infrastrutture hanno maggiore bisogno.
Il mondo delle costruzioni registra con soddisfazione l'approvazione della legge Merloni ter ma aspetta con impazienza il regolamento d'attuazione che dovrà chiarire tutte le questioni rimaste insolute; sono soddisfatte le imprese per le quali si chiude un periodo di incertezza durato troppo a lungo; sono soddisfatte le compagnie di assicurazione che vedono aprirsi le porte di un business fin ora alquanto limitati, così come le banche interessate al project financing.
A questo processo di riforma la Sicilia rimane, ad oggi, del tutto estranea: la necessità postulata dalla potestà legislativa esclusiva in materia, di cui è dotata la Regione Sicilia, di una legge di recepimento impedisce l'immediata applicazione in Sicilia delle legge che si commenta; sembra pertanto, necessario che idonee ed opportune norme vengano, da parte dell'Assindustria Regionale, emanate senza ritardo, compatibilmente con il travaglio politico in atto.
Il momento delle norme di recepimento della normativa statale dovrebbe, invece che remora, essere l'occasione per meglio adattare alle specificità locali il disegno, laddove non ci si trovi di fronte a legislazione di principio; ciò per evitare che la distanza tra il resto d'Italia, dotato di una legge più snella, efficiente e rapida, e la Sicilia, dove tutto rimane come prima, si accresca scoraggiando l'ubicazione nell'Isola di quegli investimenti produttivi indispensabili per rilanciare l'economia, combattere la disoccupazione, prospettare un dignitoso futuro alle prossime generazioni.
Massimo Maniscalco

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Massimo Maniscalco
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