"INEFFICACIA" DEI TITOLI NOBILIARI UMBERTINI

Lo "Statuto Albertino" ha lasciate intatte nel sovrano le prerogative nobiliari e le leggi degli antichi Stati ed è vero che nell'ordi-namento Nobiliare il Re agiva non come Capo di Stato ma come capo della Dinastia in una sorta di "autarchia" - e questo però solo quando aveva il "dominium" sul territorio e non durante il suo esilio.
Nemmeno la Repubblica contestò mai al Re queste "prerogative regie" in natura nobiliare, perché fuori del suo interesse specifico.
Circa la "Regia Prerogativa" nell'ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano emanata anche nei confronti del Diritto Internazionale, sono sancite nel Regio Decreto n. 61 del 21 gennaio '29 le disposizioni concernenti la "autorizzazione", cioè quell'atto in cui il Re consente che un cittadino italiano possa usare un titolo concesso da uno stato estero o da un Sommo Pontefice, e di contro l'autorizzazione ad uno straniero di usare titoli italiani che gli siano pervenuti legittimamente.
Su questo secondo punto, si ammette tacitamente una chiara "successione femminile" riconosciuta tacitamente perché altrimenti non potrebbe in alcun modo pervenire un titolo ad uno straniero.
Sono poi da ritenersi nulli tutti quei negozi giuridici anche notarili perfezionati dopo il 1947 che hanno come oggetto "refute" o rinunce per passaggio di titoli da un membro ad un altro di una stessa famiglia (atti tra cugini in genere) ancorché sottoscritti da notai della Repubblica.
Lo sono non solo poiché non si vede come un atto notarile in pieno regime repubblicano possa trasferire un diritto di "uso" o di "godimento" (o qualsiasi diritto reale) su di un oggetto che non sia un bene reale; non avendo i titoli rilevanza giuridica ogni atto o scrittura notarile seppur autenticata, è nulla.
I titoli concessi da Re Umberto quale Luogotenente negli anni 45/46 sono da ritenere invece giuridicamente validi, sia se concessi come provvedimenti di "grazia" che di "giustizia".
I titoli concessi dall'ex-Re in esilio sono invece da ritenersi inefficaci: a maggior ragione i provvedimenti di "giustizia" che vedono la concessione del riconoscimento "per linea femminile" perché ripristinano surrettiziamente le successioni degli Stati preunitari che furono abolite dal Re con Regio Decreto del 1926.
I titoli, quindi concessi da Umberto dopo il 1946, non hanno alcuna efficacia giuridica dal punto di vista del diritto nobiliare. La sentenza n. 101 dell'8 luglio del 1967 della Corte Costituzionale nell'abrogare tutta la legislazione nobiliare ed araldica del Regno d'Italia, statuisce che "i titoli nobiliari restano fuori dal mondo giuridico".
Ciò significa che il titolo nobiliare si connatura più nell'essenza regale del concedente che non nella funzione politica. Ma un Re privo delle funzioni politiche (ex-Re) perde altresì la "fons Honorum" e la "facultas nobilitandi" che poggiava sul "dominium" del territorio.
In materia di titoli nobiliari, essi sono disciplinati dall'identica figura di Capo dello Stato e di Capo della Nobiltà, per la quale materia è fuori dubbio che i relativi provvedimenti non costituendo atti amministrativi sfuggono al sindacato giurisdizionale.
Ma occorre obiettare che il Capo dello Stato non essendo più tale perché in esilio ed essendo pertanto il Re un ex-Re in esilio, ed avendo perduto perciò il "dominium" sul territorio questa deficienza rende inefficace la "facultas nobilitandi" e la "fons honorum" per la piena capacità di agire della Regia Prerogativa, che è tale ove il sovrano Capo dello Stato sia nel pieno dei suoi poteri.
Sono pertanto da ritenersi affetti da "inefficacia" giuridica tutti quei provvedimenti di rinnovazione e concessione (che miri a sanare lacune genealogiche), nonché quei Regi assensi che sanzionino "per grazia" successioni femminili (o ex-senore o ex-nipote-zia o ai cugini ex-madre) precisamente abolita, e che vanno dai noti "Conti di Ciampino" del maggio 1946, fino agli ultimi del dicembre 1982 (anno in cui il sovrano si ammalò gravemente e morì nel 1993), fatta eccezione per quelli concessi durante la Luogotenenza del 1944 e 1945.
È interessante sottolineare poi che facendo un semplice calcolo statistico, tutti i provvedimenti nobiliari di Umberto II, essendo in totale ben 465, sono di gran lunga superiori a tutti quelli concessi dai Re d'Italia suoi predecessori, dal 1862 al 1943.
Fabio Scannapieco-Capece

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