Scheda N. 1
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

I NUOVI INCENTIVI ALLE AREE DEPRESSE:
LEGGE 488/92

 

 

Tale intervento prevede la concessione di un contributo in conto capitale alle piccole, medie o grandi imprese, operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere e dei servizi, che intendono realizzare programmi di investimento organici e funzionali in una delle aree comprese negli Obiettivi 1, 2 o 5b dei Fondi Strutturali.

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
Legge 19/12/1992 n. 488
Delibera CIPE 27/4/1995
Decreto di attuazione del Ministero dell’Industria del 20/10/1995, n. 527
Circolare del Ministero dell’Industria del 15/12/1995, n. 38522
Circolare del Ministero dell’Industria del 12/01/1996, n. 37536
Circolare del Ministero dell’Industria dell’08/03/1996, n. 37835
Circolare del Ministero dell’Industria del 19/06/1996, n. 36157
Circolare del Ministero dell’Industria del 04/12/1996, n. 39048
Delibera CIPE 18/12/1996
Decreto del Ministero dell’Industria del 20/06/1997
Decreto del Ministero dell’Industria del 31/07/1997, n. 319

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato tramite le banche concessionarie.

 

3] A chi si rivolge la legge?
Alle agevolazioni possono accedere le imprese manifatturiere ed estrattive, nonché le imprese, costituite sotto forma di società, fornitrici di servizi, che intendono realizzare un investimento nelle seguenti aree individuate dall’Unione Europea :
Aree dell’Obiettivo 1 (in ritardo di sviluppo: le regioni del Mezzogiorno) ;
Aree dell’Obiettivo 2 (in declino industriale, localizzate nel Centro-Nord) ;
Aree dell’Obiettivo 5 b (rurali svantaggiate, localizzate nel Centro-Nord) ;
Aree ammesse alla deroga di cui all’art. 92.3.c del Trattato di Roma.
Le Imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media o grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997 con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, ed in particolare di quelli di cui alla legge n. 488/1992, alla nuova disciplina comunitaria in materia. Alla luce di tale nuova definizione:
A) per le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere è definita piccola e media l’impresa che:
1] ha meno di 250 dipendenti e
2] ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU
3] ed è in possesso del requisito di indipendenza
è definita piccola l’impresa che:
1] ha meno di 50 dipendenti e
2] ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU
3] ed è in possesso del requisito di indipendenza.
B) per le imprese fornitrici di servizi
è definita piccola e media l’impresa che:
1] ha meno di 95 dipendenti e
2] ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU
3] ed è in possesso del requisito di indipendenza
è definita piccola l’impresa che:
1] ha meno di 20 dipendenti e
2] ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale
di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU
3] ed è in possesso del requisito di indipendenza
I requisiti di cui ai precedenti numeri 1] , 2] e 3] sono cumulativi, nel senso che tutti e tre devono sussistere.
Le risorse disponibili per ciascuna graduatoria sono riservate per il 50% alle P.M.I., e per una misura massima del 5% alle imprese di servizi.

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Il programma di investimenti da agevolare può riguardare:
la costruzione di un nuovo impianto produttivo;
l’ampliamento, ossia, l’iniziativa che, attraverso un incremento dell’occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale) , sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;
l’ammodernamento, l’iniziativa, cioè, che sia volta ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
la ristrutturazione, il progetto, cioè, diretto alla riorganizzazione, il rinnovo, l’aggiornamento tecnologico dell’impresa;
la riconversione, il progetto, cioè, diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
la riattivazione, l’iniziativa, cioè, che ha come obiettivo la ripresa dell’attività di insediamenti produttivi inattivi, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell’impresa, fermo restando che è escluso dalle agevolazioni l’acquisto degli insediamenti produttivi;
il trasferimento, l’iniziativa, cioè, volta a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti che, qualora non riconducibili ad una delle tipologie precedenti, siano determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall’amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata.
Per quanto concerne le iniziative di trasferimento, l’agevolazione può essere concessa sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati, risultante da perizia giurata redatta da un tecnico da individuare in relazione alle competenze ed abilitazioni professionali necessarie.

 

5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni finanziarie?
Settori estrattivo e manifatturiero identificati dalle sezioni "C" e "D" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 91", con le limitazioni e le esclusioni disposte dalla U.E.:
Estrazione di minerali energetici e non energetici.
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco.
Industrie tessili e dell’abbigliamento.
Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari.
Industria del legno e dei prodotti in legno.
Fabbricazione della pasta-carta, della carta e dei prodotti di carta; stampa ed editoria.
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari.
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali.
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche.
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi.
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo.
Fabbricazione di macchine ed apparecchiature meccaniche, compresa l’installazione, il montaggio, la riparazione e la manutenzione.
Fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche ed ottiche
Fabbricazione di mezzi di trasporto
Altre industrie manifatturiere.

Le imprese, costituite in forma di società, fornitrici di servizi ed operanti nei settori individuati dal Decreto del Ministero dell’Industria:
Servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale.
Servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell’informazione.
Servizi di consulenza tecnico-economica.
Per l’elenco dettagliato dei settori ammessi alle agevolazioni si vedano gli allegati 1, 2, 3.

 

6] Quali sono le spese ammissibili?
Le spese ammissibili sono considerate al netto dell’IVA e riguardano l’acquisto o la costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui queste ultime sono necessarie alle finalità dell’iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni.
Spese ammissibili per le imprese manifatturiere ed estrattive:
la progettazione e la direzione lavori, gli studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per collaudi di legge e concessioni edilizie, fino a un valore massimo del 5% dell’investimento complessivo ammissibile;
il suolo aziendale, sue sistemazioni ed indagini geognostiche;
le opere murarie ed assimilate. La spesa per l’acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci della ditta richiedente le agevolazioni è ammissibile solo in proporzione alle quote di partecipazione nella ditta medesima degli altri soci.
le infrastrutture specifiche aziendali;
i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa, ed esclusi quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’impianto oggetto delle agevolazioni;
i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
i brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto e di processo, in misura congrua e compatibile con il conto economico dell’impresa. La ditta venditrice dei brevetti e la ditta acquirente non devono avere, all’atto della compravendita, partecipazioni incrociate che configurino rapporti di società tra loro controllate o collegate (art. 2359 del codice civile) ;
commesse interne di lavorazione relative a macchinari, attrezzature e relative progettazioni.
In caso di trasferimenti sono anche agevolabili le spese effettuate per eventuali demolizioni o rimozioni distruttive imposte dalla Amministrazione che ha emanato l’ordinanza o la decisione dalla quale deriva il trasferimento.

Spese ammissibili per le imprese fornitrici di servizi (ad eccezione di quelle descritte al settore -Industria dell’INPS) :
i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa;
i programmi informatici.
Per alcune tipologie di spese, vigono divieti, limitazioni e condizioni applicabili a tutte le iniziative agevolate esplicitate nell’allegato 6.
Locazione finanziaria:
Per quanto riguarda le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, valgono, ai fini dell’ammissibilità delle spese le stesse norme generali indicate precedentemente con la differenza che non sono ammissibili le spese relative all’acquisto, da parte della società di leasing di beni già di proprietà dell’impresa richiedente le agevolazioni, ad eccezione di quelle strettamente attinenti all’acquisto del suolo aziendale.

 

7] E quali sono, invece, le spese escluse?
Sono escluse le seguenti spese:
le spese relative all’acquisto di scorte;
le spese di funzionamento in generale;
e spese relative all’acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature usati;
le spese notarili relative all’acquisto del terreno aziendale;
l’acquisto di mezzi mobili non strettamente necessari al ciclo produttivo;
le spese relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di cui alla presente scheda, di qualsiasi altra agevolazione, fatta eccezione per quelle di natura fiscale, salvo il caso in cui le Amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente le agevolazioni concesse.
In caso di riattivazione sono escluse le spese relative all’acquisto degli insediamenti produttivi preesistenti

 

 

8] Qual è la misura massima del finanziamento agevolato?
Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/capitale il cui ammontare massimo, espresso in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) e/o Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) , varia in relazione ai territori in cui verranno realizzati gli investimenti ed alla dimensione dell’impresa richiedente.
L’Equivalente Sovvenzione Netto, espresso in percentuale del valore dell’investimento, rappresenta l’Ammontare "Netto" del contributo concesso, in quanto si tiene conto per la sua determinazione:
degli aspetti finanziari relativi sia alla realizzazione degli investimenti (procedendo all’attualizzazione degli investimenti alla data di avvio della realizzazione) , sia all’erogazione delle agevolazioni (procedendo alla rivalutazione delle quote di erogazione) ;
degli aspetti fiscali, maggiorando le agevolazioni della relativa imposizione fiscale cui essa è sottoposta dalla vigente normativa.
L’Equivalente Sovvenzione Lordo differisce dall’Equivalente Sovvenzione Netto perché non tiene conto dell’imposizione fiscale cui sarà assoggettato il contributo.
Per la Regione siciliana le misure agevolative massime consentite, determinate sulla base della spese ammissibili ed espresse in ESN e/o ESL, sono le seguenti:

province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Enna, Trapani: 65%, di cui 50% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 50% ESN per le altre imprese;
province di Catania, Palermo, Siracusa e Ragusa: 55%, di cui 40% ESN e 15% ESL, per le piccole e medie imprese e 40% ESN per le altre imprese.

 

9] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
Le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande i cui termini sono fissati con decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. L’impresa presenta entro detti termini la domanda di ammissione alle agevolazioni ad una delle banche concessionarie ovvero, nel caso di iniziative che prevedevano l’acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite locazione finanziaria, ad una delle società di leasing prescelta dall’impresa. L’impresa invia altresì una copia fotostatica del modulo di domanda alla regione interessata. Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, sulla base delle disponibilità finanziarie dell’annocui si riferiscono le risorse, può modificare, con proprio decreto, le predette modalità di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilità medesime attraverso un unico bando.
La domanda di agevolazione deve essere presentata dall’impresa utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, definito dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con propria circolare (si veda allegato n. 4) e reso disponibile anche presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori, compilato in ogni sua parte ed accompagnato da apposito business plan (si veda all. 5) che per investimenti inferiori a tre miliardi può essere limitato alla sola parte descrittiva (Per la redazione della parte analitica e numerica di tale business plan è possibile utilizzare apposito software predisposto dal ministero) . Qualora l’iniziativa cui si riferisce la domanda sia temporalmente sovrapposta ad altre iniziative della stessa impresa, relative a domande precedenti o dello stesso bando ed agevolate o da agevolare ai sensi del presente decreto, la suddetta documentazione comprende anche una copia fotostatica dei moduli relativi a tali altre domande.
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa che richiede le agevolazioni o da suo procuratore speciale con le modalità di cui all’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e contiene, oltre ai dati ed alle informazioni sull’impresa e sul programma di investimenti, specifiche dichiarazioni attestanti la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per l’accesso alle agevolazioni richieste e l’impegno a dichiarare successivamente alla concessione provvisoria delle agevolazioni e prima della erogazione delle stesse, che l’impresa non ha ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito, e comunque, di rinunciare ad ottenere per i beni oggetto della stessa iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, altre agevolazioni statali, regionali o comunitarie.
La banca concessionaria registra in ordine cronologico le domande presentate e ne verifica la completezza. La domanda il cui modello è incompleto dei dati e delle informazioni necessari ai fini del calcolo degli indicatori di cui al presente regolamento e del business plan e quella presentata al di fuori dei termini non è considerata valida e viene restituita all’impresa entro trenta giorni lavorativi dalla data del ricevimento, con specifica nota contenente le relative motivazioni. Detta nota viene inviata per conoscenza al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianto, con allegata copia del modulo di domanda incompleto, e, nel caso di domanda inoltrata dalla società di leasing, anche a quest’ultima. Qualora la domanda dovesse risultare incompleta dei dati, delle informazione e della documentazione diversi da quelli sopra indicati, la banca concessionaria, entro lo stesso termine di cui sopra, ne richiede l’integrazione all’impresa, con specifica nota. L’impresa è comunque tenuta a corrispondere alla richiesta di precisazioni, chiarimenti ed integrazioni in merito ai dati ed alle documentazioni previste dalla presente normativa, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta medesima; qualora l’integrazione dovesse intervenire oltre tale termine, ovvero dovesse risultare comunque incompleta, la domanda si intende a tutti gli effetti decaduta e la banca concessionaria ne da tempestiva e motivata comunicazione all’impresa interessata; detta nota è inviata per conoscenza al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute, accertano:
a] la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
b] la consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa richiedente o, nel caso di imprese di nuova costruzione, dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa;
c] la validità tecnico-economico-finanziaria dell’iniziativa, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all’adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell’impresa, in tempi coerenti con la realizzazione dell’iniziativa, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall’esercizio di avvio a realizzazione dell’iniziativa a quello di entrata a regime dell’iniziativa medesima;
d] la sussistenza delle condizioni per l’accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell’impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia dell’iniziativa da agevolare;
e] la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati;
f] gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori.
Le banche concessionarie inviano al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie, il modulo di domanda e le risultanze degli accertamenti, nonché la documentazione definita in sede di convenzione. L’invio avviene tra il secondo e il terzo mese successivo al termine finale di presentazione delle domande. Contestualmente all’invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori; una copia di detta nota è inviata per conoscenza alla regione interessata.
Entro il mese successivo al termine fianle di invio delle risultanze degli accertamenti,il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie regionali ovvero per aree delle iniziative ammissibili alle agevolazioni e provvede alla loro pubblicazione. Il Ministero comunica alle imprese escluse le motivazioni dell’esclusione.
Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolativi, può modificare, con proprio decreto, i termini di cui sopra, prorogando, in particolare, per non più di trenta giorni, quelli fianali di invio delle risultanze degli accertamenti e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendano il mese di agosto.
Ai fini della formazione di ciascuna graduatoria:
a] si calcolano, per ciascuna iniziativa, i seguenti cinque indicatori della delibera CIPE 27 aprile 1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell’agevolazione richiesta, di quanto indicato dall’imprenditore nel modulo di domanda:
1) valore del capitale proprio investito nell’iniziativa rispetto all’investimento complessivo;
2) numero di occupati attivati dall’iniziativa rispetto all’investimento complessivo;
3) valore dell’agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;
4) punteggio complessivo conseguito dall’iniziativa sulla base delle specifiche priorità regionali
5) punteggio complessivo conseguito dall’iniziativa sulla base delle prestazioni ambientali.
b] si sommano, per ciascuna iniziativa, i valori dei cinque indicatori suddetti normalizzati;
c] si procede alla compilazione della graduatoria secondo un ordine decrescente dei risultati ottenuti. (Si veda all.7)
Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni in favore delle domande inserite nelle graduatorie medesime, in ordine decrescente dalla prima, fino all’esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna graduatoria, tenendo conto della riserva di fondi a favore delle piccole e medie imprese e della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi.
Le domande per le quali non è disposta la concessione provvisoria delle agevolazioni, a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all’importo delle agevolazioni complessivamente richieste, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile sucessivo, mantenendo valide, ai fini dell’ammissibilità delle pese, le condizioni previste per le domande originarie. Qualora l’impresa intenda mantenere valide tali condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, rinuncia formalmente a detto inserimento automatico, con nota raccomandata da inviare alla banca concessionaria entro e non oltre trenta giorni prima del termine ultimo per l’invio delle risultanze istruttorie, e ripresenta la domanda stessa entro i termini di presentazione relativi al solo primo bando utile successivo alla rinuncia.
Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato trasmette i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, nel caso di beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria, anche alle società di leasing.
Successivamente al ricevimento del decreto di concessione ed entro un mese dallo stesso o dalla data in cui se ne verifichino le condizioni l’impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria specifica dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale con le modalità di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la data di ultimazione del programma e quella di entrata in funzione dell’impianto; la dichiarazione relativa all’entrata in funzione può essere resa più volte, per blocchi funzionalmente autonomi, mano a mano che l’entrata in funzione stessa si verifichi. Nel caso di iniziative realizzate con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dal verbale di consegna dei beni.

 

10] Modalità di erogazione?
Per i progetti che ottengono la concessione delle agevolazioni, vi è la certezza dei tempi di incasso dei contributi che vengono resi disponibili in tre quote annuali di pari ammontare, alla stessa data di ogni anno.
La prima quota è disponibile entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria (si veda il punto 12) .
L’importo dell’agevolazione concessa è impegnato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con il decreto di concessione provvisoria ed è reso disponibile, attraverso versamento in un conto appositamente aperto dalla banca concessionaria e fruttifero per le imprese al vigente tasso ufficiale di sconto, in tre quote annuali di pari ammontare e alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie. Il suddetto importo è reso disponibile in due quote, qualora l’impresa beneficiaria ne abbia fatta esplicita richiesta e l’iniziativa preveda l’ultimazione entro i ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione della domanda.
Ciascuna delle due o tre quote, maggiorata degli eventuali relativi interessi maturati a decorrere dall’anno solare successivo a quello di disponibilità della quota stessa, è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all’effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti eccezion fatta per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.
Ai fini di ciascuna erogazione, le imprese beneficiarie trasmettono alla banca concessionaria la documentazione individuata dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con propria circolare n. 234363 del 20/11/1997.
L’erogazione dell’ultima quota è subordinata alla presentazione, da parte dell’impresa o della società di leasing, della documentazione finale di spesa e delle dichiarazioni prescritte.

 

11] È necessario prestare garanzie?
Se si richiede la prima erogazione a titolo di anticipazione è necessario presentare fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato.

 

 

12] Sono previsti vincoli particolari?
Tutte le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda, ad eccezione di quelle relative al suolo aziendale, alla progettazione, agli studi di fattibilità economico-finanziaria ed alla valutazione di impatto ambientale. Le spese suddette sono ammesse anche se sostenute precedentemente alla presentazione della domanda, purché nello stesso anno solare.
Sono, inoltre, previsti a carico dell’impresa beneficiaria i seguenti obblighi:
di non cumulare le agevolazioni di cui alla presente scheda con altre incentivazioni di qualsiasi natura in base ad altre legge nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
di non distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
di osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
di ultimare l’iniziativa entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti ai sensi dell’art. 8, comma 1 lettera d) del regolamento;
di comunicare entro i termini prescritti la data di ultimazione del programma, ovvero, nel caso di iniziativa realizzata con il sistema della locazione finanziaria, di trasmettere copia del verbale di consegna dei beni;
di comunicare entro i termini prescritti la data di entrata in funzione dei beni agevolati e quella di entrata a regime degli impianti;
di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
di non modificare, nel corso di realizzazione del programma agevolato, l’indirizzo produttivo dell’impianto;
di restituire le somme ottenute e non dovute a seguito di provvedimento di revoca da parte del Ministero;
di ottemperare, prima dell’erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari indicate nel decreto di concessione.
Non possono, inoltre, essere presentate a fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria annuale, anche se per il tramite di più banche concessionarie o istituti collaboratori.

 

13] Quali sanzioni sono previste?
Le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, anche su segnalazione della banca concessionaria:
a] qualora per i beni della medesima iniziativa oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b] qualora vengono distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto;
c] qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
c1] qualora l’impresa non abbia maturato, alla data della disponibilità dell’ultima quota, le condizioni previste per l’erogazione a stato d’avanzamento della prima quota;
d] qualora l’iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione, ovvero, per le iniziative di cui all’art. 7, comma 1, per le quali l’importo dell’agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla data medesima; detti termini possono essere eccezionalmente prorogati una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore; sono fatti salvi i minori termini eventualmente previsti dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato per consentire l’ammissibilità delle iniziative medesime al cofinanziamento dei fondi strutturali, obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni;
e] qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
f] qualora, calcolati gli scostamenti in diminuizione deli indicatori suscettibili di subire variazioni - nell’esercizio successivo a quello di entrata a regime dell’iniziativa agevolata e, comunque, non oltre 24 mesi dopo l’entrata in funzione della stessa, ovvero, per quanto concerne il primo di detti indicatori, alla data di ultimazione dell’iniziativa medesima - anche solo uno degli scostamenti stessi di tali indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria o la media degli scostamenti medesimi superi, rispettivamente, i 30 o i 20 punti percentuali;
g] qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l’indirizzo produttivo dell’impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una «divisione» della «Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91» diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato.

Il Ministero dell’Industria, anche su segnalazione della banca concessionaria, dispone la revoca, in tutto o in parte, delle agevolazioni nel caso in cui:
per il medesimo programma di investimenti, o parte dello stesso, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche.
vengono distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto;
non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro e i contratti collettivi di lavoro;
l’iniziativa non venga ultimata entro 48 mesi dalla data di presentazione della relativa domanda di agevolazione. Detto termine può essere eccezionalmente prorogato una sola volta, previa preventiva richiesta, per non oltre sei mesi per cause di forza maggiore. Sono fatti salvi minori termini per l’ultimazione che il Ministero dell’Industria può disporre a seguito di vincoli derivanti dalle procedure di cofinanziamento dell’Unione Europea;
siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
qualora calcolati i primi due indicatori evidenziati al punto 13 alla data di entrata a regime dell’iniziativa agevolata e, comunque, non oltre 24 mesi dopo l’entrata in funzione della stessa, la media degli scostamenti di detti indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione delle graduatorie superi i 30 punti percentuali in diminuzione;
nel corso della realizzazione degli investimenti, venga modificato l’indirizzo produttivo dell’impianto in modo da inquadrarlo in una "divisione" della classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91 diversa da quella indicata nel programma approvato.

Nel caso, inoltre, in cui una o più imprese presentino, a fronte del medesimo programma di investimenti, più domande di agevolazione a valere sulla stessa graduatoria annuale, le domande stesse vengono respinte e le agevolazioni eventualmente concesse ed erogate vengono revocate e recuperate.

 

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