Scheda N. 2
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

SCONTO DI EFFETTI RELATIVI ALLA COMPRAVENDITA
O LOCAZIONE FINANZIARIA
DI MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

 

 

 

Il presente intervento prevede agevolazioni sia per le imprese venditrici o locatrici che per le imprese acquirenti o locatarie. Per le prime il beneficio consiste nella possibilità di ottenere l’immediato smobilizzo di un credito a medio termine, attraverso lo sconto di cambiali di scadenza superiori ad un anno e fino ad un massimo di cinque anni, nonché nel rimborso dell’imposta sostitutiva. 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
Legge 28/11/1965, n. 1329 ("Legge Sabatini") e successive modifiche ed integrazioni 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Mediocredito Centrale S.p.A. e gli enti creditizi con cui opera. 

 

3] A chi si rivolge la legge?
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese venditrici, le società di leasing abilitate, qualsiasi impresa acquirente, nonché le imprese locatarie (industriali o di servizi su scala industriale) , appartenenti ad uno degli Stati membri della CEE. Affinché l’agevolazione sia ammissibile è sufficiente che almeno uno dei contraenti abbia sede legale o amministrativa o unità produttiva nel territorio di competenza dell’Istituto finanziatore. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio (o riserva di proprietà) sulle macchine stesse ed aventi scadenza fino a 5 anni dalla loro emissione, purché collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre dodici mesi.
Lo sconto deve avvenire presso un ente creditizio.
Sono ammissibili all’intervento:
a] operazioni con sconto effetti già avvenuto;
b] operazioni ammesse allo sconto da parte dell’istituto di credito, per le quali sono stati emessi effetti a copertura parziale della fornitura;
c] operazioni ammesse allo sconto da parte dell’istituto di credito, per le quali non sono state ancora emessi gli effetti per il rimborso del credito dilazionato o per il pagamento dei canoni;
d] operazioni ammesse allo sconto da parte dell’istituto di credito sulla base di un contratto di massima stipulato o da stipulare tra i contraenti.

Per le operazioni b] , c] , d] è necessario che la documentazione attestante il completamento delle operazioni stesse sia resa disponibile entro i termini improrogabili indicati dall’istituto di credito. 

 

5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni finanziarie?
Sono ammessi i settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, dei servizi. 

 

6] Quali sono le spese ammissibili?
Oggetto della compravendita o della locazione sono le macchine utensili o di produzione, nuove, di costo unitario o complessivo superiore a 1 milione di lire. Alla dizione "macchine utensili o di produzione" deve essere data una portata ampia, comprendendovi quindi anche i macchinari ed attrezzature fisse oppure semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare i materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori, ecc.) operanti nell’ambito dello stabilimento o cantiere. Per quanto riguarda le macchine semoventi operanti nell’ambito dello stabilimento, quest’ultimo può essere inteso come le diverse unità produttive dell’impresa acquirente o locataria. Vanno inclusi anche i calcolatori elettronici, i plotter e gli impianti e le attrezzature antinquinamento.
Per quanto riguarda le operazioni di locazione, sono ammissibili le spese per macchine utensili o di produzione che si inseriscono in un processo continuo o semicontinuo per l’esclusiva produzione di beni, o per produrre servizi su scala industriale. 

 

7] E quali sono, invece, le spese escluse?
Sono escluse le spese per gli autoveicoli, i trattori ed altri veicoli semoventi o rimorchiati che normalmente circolano su strada, per i quali può essere effettuata la vendita, con riserva della proprietà, senza il contrassegno che, invece, si prevede debba essere apposto sui macchinari per i quali si richiede l’agevolazione (si veda il punto 12 relativo ai vincoli) .
Tali veicoli, infatti, sono già muniti di una targa di riconoscimento necessaria per la circolazione su strada. 

 

8] Qual è la misura massima del finanziamento agevolato?
L’importo dell’operazione agevolabile è quello del capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina, dalle spese di montaggio, collaudo, trasporto e imballaggio, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o locazione, e nella misura ritenuta congrua in rapporto al tipo di macchinario o impianto, maggiorato degli interessi calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento dell’emissione degli effetti, per un ammontare massimo di 3 miliardi.
Vanno esclusi gli ammontari relativi all’IVA, alla quota di riscatto in caso di locazione, a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario. Fermo restando tale limite, l’operazione deve essere relativa ad una compravendita di macchine di importo globale non superiore a 4,5 miliardi (riferiti al costo del macchinario) , installate o da installare in una singola unità produttiva od operativa a fronte del medesimo programma di investimento.
Il contributo all’impresa acquirente è concesso in un’unica soluzione in via anticipata, ed è pari alla differenza tra il netto ricavo dell’operazione calcolato a tasso agevolato ed il netto ricavo dell’operazione medesima calcolato al tasso di riferimento vigente al momento dello sconto.  

 

9] Che tasso d’interesse viene applicato?
Per l’acquisto di macchine utilizzate in unità produttive ubicate nel Mezzogiorno il tasso agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento uguale al momento dello sconto. Per l’acquisto di macchine utilizzate in unità produttive localizzate nel Centro-Nord il tasso agevolato è pari al 50% del tasso di riferimento. 

 

10] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
Non oltre 5 anni. 

 

11] È necessario prestare garanzie?
Privilegio o riserva di proprietà sui macchinari che sono oggetto dell’operazione.  

 

12] Sono previsti vincoli particolari?
I macchinari oggetto della compravendita, per i quali si intende beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente scheda, dovranno essere munite di un contrassegno metallico recante i dati identificativi dell’operazione (si veda l’allegato n. 2) . Il venditore deve applicarlo su una parte ben visibile del macchinario. Il contrassegno viene sigillato dal Cancelliere del Tribunale: in questa occasione viene redatto apposito verbale che, timbrato e sottoscritto dal Cancelliere del Tribunale, deve essere trattenuto dall’impresa venditrice e da questa esibito all’atto della richiesta di sconto. Il distacco potrà avere luogo soltanto dopo il pagamento dell’ultima cambiale.
È previsto un impegno ad utilizzare il macchinario oggetto della compravendita nell’ambito delle strutture produttive dell’impresa acquirente o locataria.
La ditta acquirente o locataria deve impegnarsi a restituire le quote di contributo relative agli effetti che, alla data di un’eventuale risoluzione del contratto, risultassero ancora a scadere.
È necessario rinunciare alla richiesta, per la stessa operazione, di altre agevolazioni pubbliche.
La ditta acquirente o locataria deve applicare nei confronti del personale dipendente condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. 

 

13] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
Per quanto riguarda la compravendita del macchinario si prevede che:
il contratto di vendita del macchinario (si veda schema esemplificativo all. 1) deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata con autentica notarile delle firme dei contraenti;
a fronte del capitale dilazionato deve essere emessa una serie di effetti (pagherò o tratte accettate) aventi numerazione progressiva. La data di emissione dovrà essere unica per tutta la serie e non anteriore alla data del contratto né posteriore alla data in cui viene annotata la trascrizione sugli effetti stessi. Gli effetti possono avere qualsiasi periodicità o scadenza, ad eccezione dell’ultimo che deve scadere non oltre 60 mesi dalla data di emissione;
la nota di trascrizione del contratto (si veda l’allegato 3) deve essere redatta su carta da bollo in tre copie. Essa va presentata in duplice copia alla Cancelleria del Tribunale competente, insieme al contratto registrato e al certificato di origine per le relative annotazioni. Il certificato di origine del (si veda l’allegato 4) macchinario deve essere redatto su carta da bollo in tre copie e va consegnato all’acquirente che deve conservarlo sino al completo pagamento della macchina;
sul retro degli effetti vanno riportati gli elementi essenziali dell’operazione, secondo lo schema riportato in allegato 5.

Per quanto riguarda, invece, le agevolazioni finanziarie per le imprese venditrici va evidenziato che la presentazione degli effetti allo sconto deve essere preceduta da una domanda di concessione di fido all’istituto di credito, corredata della documentazione che l’istituto stesso provvede ad indicare. Con l’accoglimento della domanda di fido, l’istituto mette a disposizione dell’impresa un castelletto di sconto (assistito da garanzie personali) . Per ogni serie di effetti relativi alla vendita di ciascuna macchina va presentata apposita richiesta di sconto corredata degli effetti cambiari girati in favore dell’istituto di credito. Alla domanda di sconto va allegata la documentazione di cui all’allegato 6. L’erogazione del netto ricavo viene effettuata al netto dell’imposta sostitutiva. Il rimborso dell’imposta sostitutiva avviene per la quota ammessa all’agevolazione.
Per ciò che concerne l’impresa acquirente o locataria, il contributo viene corrisposto, in via generale, direttamente all’impresa stessa (acquirente o locataria) a fronte di effetti emessi a tasso di mercato. Nel caso in cui alla dilazione accordata all’acquirente o al locatario sia stato già applicato il tasso d’interesse agevolato e al venditore o locatore sia stato applicato un tasso di sconto non agevolato, il contributo sarà corrisposto all’impresa venditrice o locatrice.
L’istituto di credito richiederà al beneficiario, per conto del Mediocredito Centrale S.p.A., una dichiarazione di impegno alla restituzione dei contributi nel caso di risoluzione del contratto di rifinanziamento, in misura pari alla quota di contributo relativa alle rate con scadenza successiva alla data di risoluzione del contratto stesso ed ammesse all’agevolazione.

 

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