Scheda N. 4
REPUBBLICA ITALIANA
FONDO DI GARANZIA PER OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO
DI PASSIVITÀ A BREVE VERSO BANCHE
Il Fondo di garanzia si propone come strumento per promuovere la
razionalizzazione degli equilibri finanziari delle piccole e medie imprese del
Mezzogiorno. A tal fine il Fondo favorisce un corretto accesso al credito e facilita le
relazioni tra banche e P.M.I. Lintervento evidenziato nella presente scheda riguarda
operazioni di consolidamento di passività a breve verso banche e si concretizza nella
prestazione di garanzie e anche nella concessione di contributi agli interessi.
1] Quali sono i riferimenti normativi?
D.L. 41/1995 art. 9 com. 3 convertito dalla Legge 22/3/1995, n. 85
D.L. 244/1995 art. 2 convertito dalla Legge 8/8/1995, n. 341
Delibere CIPE 10/5/95 e 21/3/97
2] Chi è lente erogatore?
Gestore del Fondo di garanzia: Istituto Bancario San Paolo di Torino
S.p.A.
3] A chi si rivolge la legge?
Piccole e medie imprese appartenenti ai settori dellindustria, del commercio, del
turismo, dei servizi, dellagricoltura, dellartigianato aventi sede legale - o
amministrativa se diversa da quella legale - nelle zone dellobiettivo 1 e
rispondente ai parametri di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato
alle PMI, vigente alla data di presentazione della domanda alla banca.
Se limpresa ha più stabilimenti in località diverse, le agevolazioni possono
riguardare solo le attività svolte negli stabilimenti ubicati nei territori di cui
allobiettivo 1, purché i dati economici e patrimoniali dei medesimi formino oggetto
di contabilità separata.
4] Quali iniziative sono agevolabili?
Finanziamenti posti in essere dalle Banche per il consolidamento
dellindebitamento a breve termine delle imprese nei confronti del sistema bancario.
5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni finanziarie?
Industria, commercio, turismo, servizi, agricoltura e artigianato.
6] E quali sono, invece, i settori esclusi?
Il settore finanziario e quello assicurativo.
7] Qual è la forma tecnica utilizzata?
Sono previsti due tipi dintervento del Fondo:
garanzia a favore delle Banche che hanno concesso i
consolidamenti;
contributo agli interessi a favore delle imprese che
hanno ottenuto i consolidamenti.
Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di mutuo cui fa seguito un
atto di erogazione.
8] Qual è la misura dellintervento agevolativo?
Le operazioni devono essere di importo contenuto entro il minore dei seguenti
tre limiti:
1] indebitamento a breve esistente nei confronti del
sistema bancario alla data di presentazione della domanda;
2] indebitamento a breve esistente nei confronti del
sistema bancario alla data di presentazione della domanda;
3] importo ottenuto moltiplicando per 10 il potenziale
flusso finanziario generato dalla gestione.
Qualora limporto evidenziato al punto 3 risulti inferiore allindebitamento di
cui ai punti 1 e 2, un incremento di capitale consente di consolidare un importo superiore
a quello indicato al suddetto punto 3 sino ad un ammontare massimo pari al minore valore
tra "1" e "2". Al fine di ottenere il consolidamento per il valore
massimo (il minore tra "1" e "2") limpresa dovrà, quindi,
deliberare un aumento di capitale in contanti per un importo pari alla metà della
differenza tra il minor indebitamento alle suddette date ed il valore del flusso
finanziario prodotto dal conto economico moltiplicato per 10 (punto 3) .
In questo caso lintervento del Fondo resta condizionato allavvenuto versamento
del capitale.
Il potenziale flusso finanziario generato dalla gestione si calcola sottraendo dal margine
operativo lordo - valore della produzione meno costi della produzione (questi ultimi al
netto di ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti) - gli oneri finanziari, al netto
dei proventi finanziari, ridotti del presunto effetto derivante dal consolidamento
agevolato. Tale effetto va calcolato applicando allimporto del consolidamento
unaliquota presunta di risparmio indotto. Laliquota presunta viene calcolata
in base alla differenza tra il costo potenziale del prestito in assenza delle agevolazioni
e quello effettivo pagato dallimpresa per il finanziamento agevolato di
consolidamento che è convenzionalmente determinata in 4,5 punti percentuali.
9] Che tasso dinteresse viene applicato?
Il fondo può concedere allimpresa che ha ottenuto dalla Banca il
finanziamento per il consolidamento delle passività un contributo agli interessi che
abbatte di 4,5 punti il tasso annuale al quale è conclusa loperazione di
consolidamento.
La misura del contributo agli interessi non può comunque eccedere il 40% del tasso di
riferimento del credito industriale vigente al momento della stipula del contratto di
mutuo.
Lammontare del contributo semestrale agli interessi sarà pari alla differenza tra
la rata calcolata al tasso indicato in contratto di mutuo e la rata calcolata al tasso
ridotto in funzione della misura del contributo e sarà erogato allimpresa
beneficiaria per il tramite della Banca che ha concesso il finanziamento.
10] È necessario prestare garanzie?
Il Fondo può concedere alla Banca che ha erogato il finanziamento di
consolidamento delle passività dellimpresa una garanzia nella misura massima del
60% del capitale prestato per lo specifico scopo. Se allorigine loperazione di
consolidamento è stata perfezionata ad un tasso complessivo superiore a quello di
riferimento del credito industriale vigente allepoca, allora la quota percentuale
garantita dal Fondo viene ridotta in misura pari a dieci volte la differenza fra i due
tassi.
La garanzia del fondo copre il 60% del credito della stessa banca al momento
dellinsolvenza dellimpresa. Tale garanzia è cumulabile con altre forme di
garanzia private e con sortili ed è attivabile dopo lavvio da parte della banca
delle procedure di recupero del credito nei confronti del debitore. È previsto un obbligo
giuridico per la banca di curare tali procedure anche nellinteresse del Fondo.
La garanzia non è attivabile in caso di insolvenza del debitore verificatesi nei 18 mesi
successivi allerogazione del finanziamento.
11] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
Le operazioni devono avere una durata di 6 anni dalla data di erogazione, ivi
compreso un periodo di preammortamento di un anno, oltre ad un ulteriore periodo di
preammortamento cosiddetto "tecnico", costituito dalla frazione di mese
immediatamente successiva alla data di erogazione sul quale non viene peraltro
riconosciuto dal Fondo il contributo agli interessi.
Le rate devono avere periodicità semestrale con scadenza fissa lultimo giorno del
mese e con rimborso capitale in dieci rate determinate in base ad un piano di ammortamento
di tipo francese, per i mutui a tasso fisso, ed in dieci rate crescenti e percentualmente
predeterminate come in indicati nellallegato 3, per i mutui a tasso variabile.
12] Sono previsti vincoli particolari?
Possono accedere agli interventi del Fondo solo le imprese che abbiano adeguate
potenzialità reddituali ed idonee prospettive di riequilibrio finanziario, da accertare a
cura della Banca finanziatrice. Lagevolazione è possibile solo se il valore
dellindice di struttura, inteso come rapporto tra fonti permanenti (mezzi propri +
indebitamento a medio/lungo termine) ed attività immobilizzate materiali ed immateriali
nette, risulta, dopo loperazione di consolidamento, non inferiore a 0,75 per il
settore industria, e 0,60 per il settore commercio e turistico alberghiero, tenuto anche
conto delleventuale aumento di capitale3 È possibile cumulare lintervento del
Fondo per operazioni di consolidamento con quello per operazioni di acquisizione di
partecipazione di cui alla scheda 6. Non è possibile cumularlo, invece, con analoghe
provvidenze previste da leggi statali o regionali.
13] Qual è la procedura per ottenere lagevolazione?
La richiesta dintervento, redatta in conformità al facsimile allegato 1
e sottoscritta dallimpresa e dalla Banca consolidante, deve essere trasmessa da
questultima allIstituto Bancario San Paolo, gestore del Fondo di garanzia,
entro il 31 dicembre 1999 (ovvero entro il 31/12/1996 per le imprese operanti in Abruzzo)
e comunque entro 3 mesi dalla data di delibera da parte della Banca delloperazione
di consolidamento, allegando i documenti di cui allallegato 1/b.
Il Fondo procederà allistruttoria delle richieste di intervento ed alla delibera di
concessione della garanzia e/o del contributo agli interessi in base alle modalità
previste dalla delibera CIPE del 21/3/97 e più precisamente:
la presentazione delle richieste di intervento al
Fondo potrà avvenire a decorrere dal 1° marzo 1996;
le richieste che il Fondo prenderà inizialmente in
esame saranno quelle pervenute entro le ore 17 del 31 maggio 1996;
in seguito le richieste che il Fondo prenderà di
volta in volta in esame saranno quelle che perverranno in successivi scaglioni
trimestrali;
il Fondo assegnerà a ciascuna richiesta pervenuta un
numero di protocollo progressivo e ne dà, entro 45 giorni, comunicazione scritta ai
richiedenti per il tramite del soggetto che ha inoltrato la richiesta stessa;
il Fondo comunicherà quindi, entro il temine del
successivo scaglione trimestrale, la delibera di concessione (ovvero il diniego di
concessione) ai richiedenti per il tramite del soggetto che ha inoltrato la domanda
dintervento;
ove si rendesse necessario fornire documenti e/o
elementi per il completamento della pratica e/o dellistruttoria, siccome richiesto
dal Fondo, la domanda dintervento verrà inclusa nello scaglione trimestrale in cui
perverrà la documentazione a completamento;
Lemissione del provvedimento di concessione resta comunque
subordinata:
1] al versamento "una tantum" al Fondo
stesso, da parte della Banca consolidante, di una somma pari al 2% dellimporto
originario del finanziamento di consolidamento, entro trenta giorni dalla comunicazione
della delibera di concessione. Tale onere non potrà essere addebitato a parte dalla Banca
allimpresa beneficiaria.
2] alla dimostrazione dellassenza di azioni
esecutive già avviate, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata
dallimprenditore o dal legale rappresentante dellimpresa finanziata, nonché,
per le società, mediante certificato della Cancelleria del Tribunale competente
attestante che limpresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essendo in liquidazione, né essendo sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale e,
per le persone fisiche, mediante certificato di capacità civile del casellario giudiziale
e certificato fallimentare;
3] alla dimostrazione del versamento
delleventuale aumento di capitale;
4] alla dimostrazione - mediante apposita
dichiarazione della Banca consolidante - che il finanziamento di consolidamento è stato
erogato e che le relative somme sono state effettivamente destinate allestinzione
delle passività a breve specificate con la richiesta dintervento ovvero, nel caso
in cui le stesse risultassero, in tutto od in parte, estinte alla data di erogazione, che
le somme stesse sono state correlativamente lasciate nella libera disponibilità
dellimpresa. Tale dichiarazione dovrà pervenire al Fondo entro il termine massimo
di tre mesi dalla data di delibera di concessione del Fondo stesso, pena la mancata
emissione del provvedimento;
5] alla produzione della documentazione relativa agli
accertamenti antimafia, in conformità a quanto precisato nellallegato 4.
Il pagamento dei contributi agli interessi in relazione alle operazioni di consolidamento,
al netto di oneri/ritenute di legge, verrà effettuato dal Fondo a favore dei beneficiari
per il tramite delle Banche consolidanti a seguito di specifiche richieste di liquidazione
inoltrate dalle Banche stesse almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza rata.
Dette richieste -predisposte come da fac-simile allegato 5 la prima e come da fac-simile
allegato 6 le successive, che potranno riguardare anche più finanziamenti con la stessa
scadenza rate- nellindicare limporto dei contributi di pertinenza della
specifica rata, dovranno precisare:
che i piani di ammortamento inizialmente stabiliti e a
cui i contributi stessi si riferiscono non hanno variazioni;
che le imprese finanziate sono nel pieno e libero
esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione né essendo state
sottoposte ad alcuna procedura concorsuale;
che dette imprese continuano a svolgere la loro
attività;
che esse risultano adempienti nel pagamento delle
rate.
Unitamente alla prima richiesta di liquidazione del contributo dovrà essere inoltrata al
Fondo anche copia dellatto di erogazione del finanziamento con allegato relativo
piano di ammortamento.
Il pagamento del contributo avverrà con valuta del giorno di scadenza della rata di
pertinenza. La banca consolidante che incassa il contributo dovrà riconoscere il
contributo al beneficiario con la stessa valuta dincasso, solamente ad avvenuto
accertamento del pagamento della rata cui fa riferimento il contributo medesimo.
14] Quali sono le sanzioni previste?
Lerogazione del contributo agli interessi termina in caso di estinzione anticipata
delloperazione o di cessazione definitiva dellattività o di fallimento o
concordato preventivo mediante "cessio bonorum" dellimpresa finanziata, a
partire rispettivamente dalla data di estinzione, di cessazione, di dichiarazione del
fallimento o di omologazione del concordato.
In caso di mancate dichiarazioni o dichiarazioni mendaci dei soggetti richiedenti si
verifica la decadenza dei provvedimenti e degli interventi del Fondo, con la conseguenza
che le somme eventualmente corrisposte sulla base di tali dichiarazioni vanno
immediatamente restituite al Fondo stesso rivalutate in conformità a quanto comunicato
con latto di revoca. |