Scheda N. 5
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

FONDI DI GARANZIA PER PRESTITI PARTECIPATIVI

 

 

L’intervento del Fondo di Garanzia di cui alla presente scheda ha luogo in relazione a prestiti partecipativi concessi alle imprese dalle banche e dagli istituti autorizzati, e si concretizza nella prestazione di garanzie.

 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
D.L. 41/1995 art. 9 com. 3 convertito dalla Legge 22/3/1995, n. 85
D.L. 244/1995 art. 2 convertito dalla Legge 8/8/1995, n. 341
Delibere CIPE 10/5/95 e 21/3/97 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Gestore del Fondo di garanzia: Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. 

 

3] A chi si rivolge la legge?
Piccole e medie imprese appartenenti ai settori dell’industria, del commercio, del turismo, dei servizi, dell’agricoltura, dell’artigianato aventi sede legale - o amministrativa se diversa da quella legale- nelle zone dell’obiettivo 11 .
Se l’impresa ha più stabilimenti in località diverse, le agevolazioni possono riguardare solo le attività svolte negli stabilimenti ubicati nei territori di cui all’obiettivo 1, purché i dati economici e patrimoniali dei medesimi formino oggetto di contabilità separata.
Per P.M.I. si intende l’impresa che risponde ai requisiti evidenziati nella scheda 4. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Può essere richiesto l’intervento del Fondo in relazione a prestiti partecipativi concessi alle imprese dalle Banche e dagli istituti finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.
Per prestito partecipativo si intende un finanziamento la cui remunerazione è composta da una parte fissa e da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell’impresa finanziata. Il tasso base dovrà essere un tasso fisso e non dovrà essere superiore al 75% del rendimento medio lordo dei titoli pubblici soggetti a tassazione riferito al secondo mese precedente a quello in cui viene perfezionato il contratto di mutuo. La durata del finanziamento non può superare 10 anni con un periodo di preammortamento non superiore a due anni. 

 

5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni finanziarie?
Industria, commercio, turismo, servizi, agricoltura e artigianato.

 

 

6] E quali sono, invece, i settori esclusi?
Il settore finanziario e quello assicurativo. 

 

7] Qual è la forma tecnica utilizzata?
Il Fondo interviene prestando una garanzia integrativa a favore dei soggetti che hanno concesso i prestiti partecipativi. 

 

8] Qual è la misura dell’intervento agevolativo?
Il Fondo può concedere a chi ha erogato il prestito partecipativo una garanzia pari al 60% dell’ammontare del prestito stesso a fronte di un versamento "una tantum" pari all’1% del capitale prestato.
La garanzia è destinata alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale, degli interessi anche di mora e degli accessori, oneri e spese connesse.
La garanzia, fino al limite per cui è stata concessa, è attivabile dopo l’avvio da parte della banca delle procedure di recupero del credito nei confronti del debitore. 

 

9] È necessario prestare garanzie?
La garanzia di cui alla presente scheda ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia private e consortili. Non è invece cumulabile con altre garanzie pubbliche. 

 

10] Sono previsti vincoli particolari?
La garanzia non è attivabile nel caso di insolvenza del debitore verificatasi nei 18 mesi successivi all’erogazione del prestito partecipativo e relativa al prestito stesso.
È possibile cumulare l’intervento del Fondo in relazione a prestiti partecipativi concessi con quello per operazioni di acquisizione di partecipazione di cui alla scheda 6. Non è possibile cumularlo, invece, con analoghe provvidenze previste da leggi statali o regionali. 

 

11] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
La richiesta d’intervento, redatta in conformità al facsimile allegato 1 e sottoscritta dall’impresa e dal soggetto finanziatore, deve essere trasmessa da quest’ultimo all’Istituto Bancario San Paolo, gestore del Fondo di garanzia, entro il 31 dicembre 1999 (ovvero entro il 31/12/1996 per le imprese operanti in Abruzzo) allegando:
il contratto di prestito;
una copia dell’ultimo bilancio approvato e riclassificato, dalla Banca/Finanziaria richiedente, utilizzando il supporto standard fornito dal Fondo (si veda l’allegato 2) ;
una relazione che contenga un breve profilo dell’impresa prestataria;
il programma sulla cui base il prestito è concesso.
Il Fondo procederà all’istruttoria delle richieste di intervento ed alla delibera di concessione della garanzia in base alle modalità previste delle delibere CIPE in data 10/5/1995 e 21/3/97 evidenziate nella scheda 4.
L’emissione del provvedimento di concessione resta comunque subordinata:
1] al versamento della quota "una tantum" nella misura prevista;
2] alla dimostrazione dell’assenza di azioni esecutive già avviate, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’imprenditore o dal legale rappresentante dell’impresa finanziata, nonché, per le società, mediante certificato della Cancelleria del Tribunale competente attestante che l’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione, né essendo sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale e, per le persone fisiche, mediante certificato di capacità civile del casellario giudiziale e certificato fallimentare;
3] alla dimostrazione dell’avvenuta erogazione del prestito, mediante apposita dichiarazione del soggetto che lo ha erogato;
4] alla produzione della documentazione relativa agli accertamenti antimafia, in conformità a quanto precisato nell’allegato 4 . 

 

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