Scheda N. 6
REPUBBLICA ITALIANA
FONDO DI GARANZIA PER ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI
In relazione allacquisizione di partecipazioni compiute dalle
banche e dagli istituti autorizzati nel capitale delle piccole e medie imprese costituite
sotto forma di società di capitali può essere richiesto lintervento del Fondo per
prestare garanzia a favore dei soggetti che hanno acquisito la partecipazione.
1] Quali sono i riferimenti normativi?
D.L. 41/1995 art. 9 com. 3 convertito dalla Legge 22/3/1995, n. 85
D.L. 244/1995 art. 2 convertito dalla Legge 8/8/1995, n. 341
Delibere CIPE 10/5/95 e 21/3/97
2] Chi è lente erogatore?
Gestore del Fondo di garanzia: Istituto Bancario San Paolo di Torino
S.p.A.
3] A chi si rivolge la legge?
Piccole e medie imprese appartenenti ai settori dellindustria, del
commercio, del turismo, dei servizi, dellagricoltura, dellartigianato aventi
sede legale - o amministrativa se diversa da quella legale- nelle zone dellobiettivo
1.
Se limpresa ha più stabilimenti in località diverse, le agevolazioni possono
riguardare solo le attività svolte negli stabilimenti ubicati nei territori di cui
allobiettivo 1, purché i dati economici e patrimoniali dei medesimi formino oggetto
di contabilità separata.
Per P.M.I. si intende limpresa che risponde ai requisiti evidenziati nella scheda
4.
4] Quali iniziative sono agevolabili?
Può essere richiesto lintervento del Fondo in relazione
allacquisizione di partecipazioni compiute da Banche, Fondi chiusi ed Istituti
finanziari iscritti allalbo di cui allart. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (con
esclusione delle società ed enti interamente posseduti direttamente o indirettamente
dallo Stato) nel capitale delle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società
di capitali.
Ai sensi dellart. 2, comma 132, della legge 23/12/96 n. 662, la RIBS S.p.A. può
partecipare ad operazioni di aumento di capitale, restando comunque escluso
lintervento del Fondo a garanzia delle predette operazioni.
Sono escluse dalla garanzia, oltre alle operazioni effettuate dalle società ed enti
interamente posseduti direttamente o indirettamente dallo stato, anche quelle operazioni
che comportano per i soci dellimpresa limpegno in qualunque forma espresso, al
riacquisto delle azioni o quote acquistate dalle banche, dai fondi chiusi dagli istituti
finanziari. Le acquisizioni di parteciapzione non possono globalmente superare il 49% del
capitale dellimpresa partecipata e in ogni caso non si devono configurare come
partecipazioni di controllo anche di fatto.
5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni finanziarie?
Industria, commercio, turismo, servizi, agricoltura e artigianato.
6] E quali sono, invece, i settori esclusi?
Il settore finanziario e quello assicurativo.
7] Qual è la forma tecnica utilizzata?
Il Fondo interviene prestando garanzia a favore dei soggetti che hanno
acquisito la partecipazione.
8] Qual è la misura dellintervento agevolativo?
Il Fondo può concedere a chi ha acquisito la partecipazione una garanzia pari
al 60% dellammontare della partecipazione stessa a fronte di un versamento "una
tantum" pari allo 0,75% dellammontare medesimo.
La garanzia può essere escussa esclusivamente, fatto salvo quanto evidenziato
successivamente, per perdite derivanti da procedura liquidatoria, volontaria o
concorsuale, ed esercizio del diritto di recesso, nei casi previsti dal codice civile.
La perdita è determinata dalla differenza fra limporto versato
dallinvestitore in sede di acquisizione della partecipazione e limporto
realizzato al termine della liquidazione o a seguito del recesso.
La garanzia opera per la copertura delle perdite come sopra determinate fino alla
concorrenza dellimporto concesso.
Al termine del periodo di garanzia linvestitore può chiedere il rimborso, nel
limite della garanzia prestata, delleventuale minor valore della partecipazione
ottenuto riducendo limporto versato in sede di acquisizione della partecipazione
stessa in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti
fra lultimo bilancio approvato alla scadenza del quinquennio e lultimo
bilancio approvato anteriormente allacquisizione della partecipazione, al netto
delleffetto di aumenti di capitale, versamenti a coperture di perdite e
distribuzione di dividendi.
La garanzia decade in qualunque altro caso di smobilizzo della partecipazione che
intervenga prima della scadenza del periodo di garanzia.
9] Quanto può durare al massimo lintervento agevolativo?
La garanzia dura cinque anni.
10] Sono previsti vincoli particolari?
Lintervento del Fondo si pone in alternativa con analoghe provvidenze
previste da leggi statali o regionali.
Può, invece, cumularsi con uno degli altri interventi evidenziati nelle schede 4 e 5.
11] Qual è la procedura per ottenere lagevolazione?
La richiesta dintervento, redatta in conformità al facsimile di cui
allallegato 1 e sottoscritta dallimpresa e dallinvestitore, deve essere
trasmessa da questultimo allIstituto Bancario San Paolo, gestore del Fondo di
garanzia, entro il 31 dicembre 1999 (ovvero entro il 31/12/1996 per le imprese operanti in
Abruzzo) allegando:
la delibera di aumento del capitale sociale;
un documento di impegno ufficiale
dellinvestitore a versare il capitale ed il relativo, eventuale, sovrapprezzo;
una copia dellultimo bilancio approvato,
riclassificato dalla Banca/Finanziaria/Fondo richiedente utilizzando il supporto standard
fornito dal Fondo (si veda lallegato 2 della scheda 5);
una relazione che contenga un breve profilo
dellimpresa partecipata;
programma sulla cui base è stata assunta la
partecipazione;
gli eventuali patti parasociali e/o accordi di voto e
di sindacato stipulati tra le parti.
Il Fondo procederà allistruttoria delle richieste di intervento ed alla delibera di
concessione della garanzia in base alle modalità previste ai punti 37 e 43 della delibera
CIPE in data 10/5/1995 evidenziate nella scheda 4.
Lemissione del provvedimento di concessione resta comunque subordinato:
1] al versamento della quota "una-tantum"
nella misura prevista;
2] alla dimostrazione dellassenza di azioni
esecutive già avviate, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal
legale rappresentante dellimpresa partecipata, nonché mediante certificato della
Cancelleria del Tribunale competente attestante che limpresa medesima è nel pieno e
libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, né essendo
sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
3] alla dimostrazione dellavvenuto versamento
del capitale sociale, mediante un certificato della Cancelleria del Tribunale competente;
4] alla produzione della documentazione relativa agli
accertamenti antimafia, in conformità a quanto precisato nellallegato 4 della
scheda 5. |