Scheda N. 6
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

FONDO DI GARANZIA PER ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI 

 

 

In relazione all’acquisizione di partecipazioni compiute dalle banche e dagli istituti autorizzati nel capitale delle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitali può essere richiesto l’intervento del Fondo per prestare garanzia a favore dei soggetti che hanno acquisito la partecipazione.

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
D.L. 41/1995 art. 9 com. 3 convertito dalla Legge 22/3/1995, n. 85
D.L. 244/1995 art. 2 convertito dalla Legge 8/8/1995, n. 341
Delibere CIPE 10/5/95 e 21/3/97 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Gestore del Fondo di garanzia: Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.A. 

 

3] A chi si rivolge la legge?
Piccole e medie imprese appartenenti ai settori dell’industria, del commercio, del turismo, dei servizi, dell’agricoltura, dell’artigianato aventi sede legale - o amministrativa se diversa da quella legale- nelle zone dell’obiettivo 1.
Se l’impresa ha più stabilimenti in località diverse, le agevolazioni possono riguardare solo le attività svolte negli stabilimenti ubicati nei territori di cui all’obiettivo 1, purché i dati economici e patrimoniali dei medesimi formino oggetto di contabilità separata.
Per P.M.I. si intende l’impresa che risponde ai requisiti evidenziati nella scheda 4. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Può essere richiesto l’intervento del Fondo in relazione all’acquisizione di partecipazioni compiute da Banche, Fondi chiusi ed Istituti finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (con esclusione delle società ed enti interamente posseduti direttamente o indirettamente dallo Stato) nel capitale delle piccole e medie imprese costituite sotto forma di società di capitali.
Ai sensi dell’art. 2, comma 132, della legge 23/12/96 n. 662, la RIBS S.p.A. può partecipare ad operazioni di aumento di capitale, restando comunque escluso l’intervento del Fondo a garanzia delle predette operazioni.
Sono escluse dalla garanzia, oltre alle operazioni effettuate dalle società ed enti interamente posseduti direttamente o indirettamente dallo stato, anche quelle operazioni che comportano per i soci dell’impresa l’impegno in qualunque forma espresso, al riacquisto delle azioni o quote acquistate dalle banche, dai fondi chiusi dagli istituti finanziari. Le acquisizioni di parteciapzione non possono globalmente superare il 49% del capitale dell’impresa partecipata e in ogni caso non si devono configurare come partecipazioni di controllo anche di fatto.

 

 

5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni finanziarie?
Industria, commercio, turismo, servizi, agricoltura e artigianato. 

 

6] E quali sono, invece, i settori esclusi?
Il settore finanziario e quello assicurativo. 

 

7] Qual è la forma tecnica utilizzata?
Il Fondo interviene prestando garanzia a favore dei soggetti che hanno acquisito la partecipazione. 

 

8] Qual è la misura dell’intervento agevolativo?
Il Fondo può concedere a chi ha acquisito la partecipazione una garanzia pari al 60% dell’ammontare della partecipazione stessa a fronte di un versamento "una tantum" pari allo 0,75% dell’ammontare medesimo.
La garanzia può essere escussa esclusivamente, fatto salvo quanto evidenziato successivamente, per perdite derivanti da procedura liquidatoria, volontaria o concorsuale, ed esercizio del diritto di recesso, nei casi previsti dal codice civile.
La perdita è determinata dalla differenza fra l’importo versato dall’investitore in sede di acquisizione della partecipazione e l’importo realizzato al termine della liquidazione o a seguito del recesso.
La garanzia opera per la copertura delle perdite come sopra determinate fino alla concorrenza dell’importo concesso.
Al termine del periodo di garanzia l’investitore può chiedere il rimborso, nel limite della garanzia prestata, dell’eventuale minor valore della partecipazione ottenuto riducendo l’importo versato in sede di acquisizione della partecipazione stessa in misura proporzionalmente corrispondente alle diminuzioni patrimoniali risultanti fra l’ultimo bilancio approvato alla scadenza del quinquennio e l’ultimo bilancio approvato anteriormente all’acquisizione della partecipazione, al netto dell’effetto di aumenti di capitale, versamenti a coperture di perdite e distribuzione di dividendi.
La garanzia decade in qualunque altro caso di smobilizzo della partecipazione che intervenga prima della scadenza del periodo di garanzia. 

 

9] Quanto può durare al massimo l’intervento agevolativo?
La garanzia dura cinque anni. 

 

10] Sono previsti vincoli particolari?
L’intervento del Fondo si pone in alternativa con analoghe provvidenze previste da leggi statali o regionali.
Può, invece, cumularsi con uno degli altri interventi evidenziati nelle schede 4 e 5. 

 

11] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
La richiesta d’intervento, redatta in conformità al facsimile di cui all’allegato 1 e sottoscritta dall’impresa e dall’investitore, deve essere trasmessa da quest’ultimo all’Istituto Bancario San Paolo, gestore del Fondo di garanzia, entro il 31 dicembre 1999 (ovvero entro il 31/12/1996 per le imprese operanti in Abruzzo) allegando:
la delibera di aumento del capitale sociale;
un documento di impegno ufficiale dell’investitore a versare il capitale ed il relativo, eventuale, sovrapprezzo;
una copia dell’ultimo bilancio approvato, riclassificato dalla Banca/Finanziaria/Fondo richiedente utilizzando il supporto standard fornito dal Fondo (si veda l’allegato 2 della scheda 5);
una relazione che contenga un breve profilo dell’impresa partecipata;
programma sulla cui base è stata assunta la partecipazione;
gli eventuali patti parasociali e/o accordi di voto e di sindacato stipulati tra le parti.
Il Fondo procederà all’istruttoria delle richieste di intervento ed alla delibera di concessione della garanzia in base alle modalità previste ai punti 37 e 43 della delibera CIPE in data 10/5/1995 evidenziate nella scheda 4.
L’emissione del provvedimento di concessione resta comunque subordinato:
1] al versamento della quota "una-tantum" nella misura prevista;
2] alla dimostrazione dell’assenza di azioni esecutive già avviate, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa partecipata, nonché mediante certificato della Cancelleria del Tribunale competente attestante che l’impresa medesima è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, né essendo sottoposta ad alcuna procedura di tipo concorsuale;
3] alla dimostrazione dell’avvenuto versamento del capitale sociale, mediante un certificato della Cancelleria del Tribunale competente;
4] alla produzione della documentazione relativa agli accertamenti antimafia, in conformità a quanto precisato nell’allegato 4 della scheda 5. 

 

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