Scheda N. 7
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

CONSOLIDAMENTO DEI DEBITI A BREVE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

 

 

Sono previsti contributi agli interessi da parte del Mediocredito Centrale sui finanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali per operazioni di "consolidamento" a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
Decreto Legislativo 29/8/1994, n. 526, art. 11, convertito con modificazioni nella Legge 27/10/1994, n. 598
Legge 8/8/1995, n. 341, art. 3
Decreto Ministeriale 11/7/1995

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Mediocredito Centrale S.p.A. attraverso gli enti creditizi con cui opera.

 

3] A chi si rivolge la legge?
Piccole e medie imprese industriali aventi sede legale, o amministrativa se diversa, nelle regioni:
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.
È definita P.M.I., così come disposto dal D.M. dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22/3/1994, l’impresa che:
ha un massimo di 250 dipendenti;
ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU oppure un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU;
fa capo per non più del 25% a una o più imprese che non rispondono ai requisiti suddetti, a meno che non siano società finanziarie pubbliche, società a capitale di rischio o investitori istituzionali, purché questi ultimi non esercitino il controllo della P.M.I.

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell’ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie.

 

5] Qual è la misura dell’intervento agevolativo?
È previsto un contributo in conto interessi pari al 45% del tasso di riferimento vigente alla data di stipulazione del contratto di finanziamento (attualmente il 10,15%)
L’importo finanziabile non può essere superiore a tre miliardi. Verrà preso in considerazione il minor importo fra le esposizioni debitorie in essere alla data di presentazione delle domande e quelle risultanti dal bilancio dell’anno precedente.

 

6] Che tasso d’interesse viene applicato?
Variabile secondo le condizioni di mercato.

 

7] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
Fino a 5 anni, compreso preammortamento non superiore a 1 anno.

 

8] Sono previsti vincoli particolari?
L’agevolazione può essere concessa una sola volta per ciascuna impresa e non è cumulabile con altre provvidenze concesse allo stesso titolo ai sensi di leggi statali o regionali; a tal fine le imprese dovranno rilasciare impegno a non utilizzare ulteriori interventi agevolativi.

 

9] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
Le richieste di intervento, sottoscritte dalla banca e dall’impresa, sono redatte su apposito modulo (si veda l’allegato 1) e sono sottoposte alla determinazione del Comitato Agevolazioni solo se complete della documentazione indicata nel suddetto modulo, secondo l’ordine cronologico di arrivo o di completamento; in caso di documentazione incompleta od insufficiente o qualora il Mediocredito Centrale S.p.A., nel corso dell’istruttoria, richiedesse dati, chiarimenti, notizie o documenti rilevanti ai fini dell’istruttoria, l’ordine cronologico di arrivo è quello della data in cui pervengono la documentazione, le integrazioni o i chiarimenti richiesti. Le richieste decadono d’ufficio qualora la documentazione, le integrazioni o i chiarimenti richiesti suddetti non pervengano al Mediocredito Centrale S.p.A. entro il termine di 3 mesi dalla data della richiesta.
Le richieste devono pervenire, a pena di inammissibilità, entro 6 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte della banca.
Il Comitato Agevolazioni delibera l’ammissione all’intervento dopo aver verificato l’esistenza di disponibilità finanziarie.
L’intervento agevolativo decorre dalla data di ricezione, da parte del Mediocredito Centrale S.p.A., della suddetta richiesta di ammissione.
Il contributo agli interessi, al netto della ritenuta d’acconto come per legge, è corrisposto alla banca, a favore dell’impresa, in via semestrale posticipata alla scadenza prefissata del giorno 5 del sesto mese successivo a quello della prima erogazione del finanziamento. Il piano di ammortamento dell’operazione di consolidamento deve essere sviluppato a rate costanti di capitale. Il primo periodo di interesse non potrà superare i sei mesi. Nel caso di erogazione del finanziamento in più soluzioni, il piano di ammortamento delle erogazioni successive alla prima si allineerà a quello della prima erogazione.
La banca è tenuta a comunicare tempestivamente al Mediocredito Centrale S.p.A. le variazioni nella titolarità o proprietà delle aziende per la conferma o la revoca dell’intervento.

 

10] Quali sono le sanzioni previste?
L’agevolazione concessa decade nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento.
L’erogazione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi, nei casi di:
a] risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
b] cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria;
c] fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo con cessione dei beni dell’impresa finanziata.
In caso di mancata destinazione dei finanziamenti agevolati allo scopo previsto dalla legge, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite, maggiorate di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente.

 

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