Scheda N. 8
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
PER L’IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE

 

 

Il presente intervento mira ad agevolare le nuove iniziative avviate da imprese giovanili prevedendo due diversi tipi di sostegno: incentivi finanziari e servizi reali.

 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
D.L. 30/12/1985, n. 786
Legge 28/2/1986, n. 44 ("legge De Vito")
Legge 11/8/1991, n. 275
D.M. 24/11/1994, n. 695
D.L. 31/1/1995, n. 26 coordinato con legge di conversione 29/3/1995, n. 95
Delibera Cipe 26/6/1997, n. 127 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A. 

 

3] A chi si rivolge la legge?
Società (S.n.c., s.s., s.a.s, S.p.A., S.a.p.a., S.r.l., cooperative - sono escluse quindi le ditte individuali, le società di fatto e le società aventi un unico socio) con i seguenti requisiti:
maggioranza assoluta di giovani tra i 18 e i 29 anni residenti nei territori di applicazione della legge (si ottiene la maggioranza assoluta quando i giovani possiedono la maggioranza del capitale della società e sono in maggioranza numerica rispetto agli altri soci) oppure totalità dei giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nei territori di applicazione della legge1 ;
sede legale, amministrativa ed operativa ubicata nei territori di applicazione della legge.
I territori di applicazione della legge sono i territori del Mezzogiorno che fanno parte dell’Obiettivo 1 (tra cui l’intera regione siciliana) , i territori del Centro-Nord ricadenti nell’Obiettivo 2 e 5b, così come definiti dal regolamento comunitario n. 2081 del 20/7/1993, nonché le aree ammesse alla deroga di cui all’art. 92.3.c del Trattato di Roma. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Sono ammesse nuove iniziative (cioè attività che non contemplino ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni, ristrutturazioni di iniziative preesistenti) per:
progetti di investimento in settori di attività compatibili con la struttura delle piccole e medie imprese e con le caratteristiche socio-economiche del territorio di insediamento. Nella valutazione delle domande di ammissione, la società per l’imprenditoria giovanile si attiene ai criteri dell’affidabilità del piano finanziario e della redditività delle iniziative proposte, dell’attendibilità professionale dei soci, della validità sotto il profilo tecnico dei progetti presentati, delle potenzialità del mercato di riferimento.
Sono escluse le iniziative che non prevedono l’ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale, o che prevedono investimenti superiori a 5 miliardi. 

 

5] Quali sono i settori esclusi?
Non sono ammissibili le iniziative che risultano escluse o sospese da disposizioni comunitarie.
Nel funzionamento di progetti relativi a settori sottoposti a particolari regimi di aiuto (agricolo, della pesca e acquicoltura, siderurgico, automobilistico, cantieristico, tessile e dell’abbigliamento, delle fibre sintetiche,carboniero, dei trasporti) la società per l’imprenditoria giovanile si attiene alle limitazioni comunitarie vigenti contenute nelle disposizioni di cui all’elenco che segue.
Il CIPE può deliberare un ordine a settori o comparti produttivi ritenuti meritevoli di prorità nella valutazione dei progetti.

Disciplina comunitaria
A] Settore agricolo
1. Aiuti per investimenti nel settore della produzione primaria
Regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio del 15 luglio 1991, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie, pubblicato nella GUCE n. L 218/1 del 6 agosto 1991, modificato con regolamento (CE) n. 2387/95 della Commissione dell’11 ottobre 1995, pubblicato nella GUCE n. L 244/50 del 12 ottobre 1995. Inquadramento comunitario nel settore dello zucchero (lettera agli Stati membri del 1 febbraio 1972 n. 936/VI/72) . Direttiva n. 75/268/CEE del 28 aprile 1975, pubblicata nella GUCE n. L 128/1 del 19 maggio 1975, modificata dalla direttiva n. 786/82.
2. Aiuti alla pubblicità
Regolamentazione comunitaria relativa agli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli, pubblicata nella GUCE n. C 302/6 del 12 novembre 1987.
3. Aiuti per i crediti di gestione
Comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine n. 96/C 44/02, pubblicata nella GUCE n. C 44/2 del 16 febbraio 1996.
4. Aiuti alla ricerca e alla sviluppo
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella GUCE n. C 45/5 del 17 febbraio 1996. Lettera agli Stati membri del 19 settembre 1975, prot. n. S/75/29416.
5. Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Decisione n. 94/173/CE della Commissione del 22 marzo 1994, pubblicata nella GUCE n. L 79/29 del 23 marzo 1994. Comunicazione della Commissione n. 95/C 71/05 in merito agli aiuti di Stato relativi ad investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicata nella GUCE n. C29/4 del 2 febbraio 1996
B] Settore della pesca e acquicoltura
Linee direttrici per l’esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell’acquicoltura, pubblicate nella GUCE n. C 100/12 del 27 marzo 1997. Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, pubblicato nella GUCE n. L 193/1 del 31 luglio 1993. Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, pubblicato nella GUCE n. L 346/1 del 31 dicembre 1993, modificato dai seguenti Regolamenti:
1. Regolamento (CE) n. 1624/95 del 29 giugno 1995, pubblicato nella GUCE n. L
155/1;
2. Regolamento (CE) n. 2719/95 del Consiglio del 20 novembre 1995, pubblicato
sulla GUCE n. L 283/3 del 6 luglio 1995;
3. Regolamento (CE) n. 965/96 del Consiglio, pubblicato nella GUCE n. L
131/1del 1 giugno 1996. Lettera della Commissione agli Stati membri prot. n.
SG (92) D/06981 del 19 marzo 1992.
C] Settore siderurgico
Decisione n. 2496/1996/CECA della Commissione del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia, pubblicata nella GUCE n. L 338/42 del 28 dicembre 1996. Inquadramento dei settori siderurgici fuori CECA, pubblicato nella GUCE n. C 320/3 del 13 dicembre 1988
D] Settore automobilistico
Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all’industria automobilistica, pubblicata nella GUCE n. C 123/3 del 18 maggio 1989, prorogata con decisioni pubblicate nella GUCE n. C 81/4 del 26 marzo 1991 e nella GUCE n. C36/17 del 10 febbraio 1993, e modificata con comunicazione n. 95/C 284/03, pubblicata nella GUCE n. C 284/3 del 28 ottobre 1995 (rettificata con comunicazione n. 95/C 307/15, in GUCE n. C 307/22 del 18 novembre 1995) .
E] Settore della costruzione navale (cantieristico)
Direttiva n. 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, pubblicata nella GUCE n. L 380/27 del 31 dicembre 1990, modificata con direttiva n. 92/68/CEE del Consiglio del 20 luglio 1992, pubbicata nella GUCE L 219/54 del 4 agosto 1992, con direttiva n. 93/115/CE del Consiglio del 16 dicembre 1993, pubblicata nella GUCE n. 326/62 del 28 dicembre 1993 e con direttiva n. 94/73/CE del Consiglio, pubblicata nella GUCE n. L 351/10 del 31 dicembre 1994. Regolamento (CE) n. 3094/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 pubblicato nella GUCE n. 332/1 del 30 dicembre 1995, modificato con regolamento (CE) n. 1904/96 del 27 settembre 1996, pubblicato nella GUCE n. L 251/5 del 3 ottobre 1996. Lettere della Commissione agli Stati membri prot. n. SG (88) D/ 6181 del 26 maggio 1988 e prot. n. SG (89) D/06981 del 19 marzo 1992. Comunicazione della Commissione n. 96/C74/08 sul riesame del massimale degli aiuti alla produzione a favore della costruzione navale, pubblicata nella GUCE n. C 74/9 del 14 marzo 1996. Comunicazione della Commissione n. 96/C 364/03 sui massimali degli aiuti alla produzione, pubblicata nella GUCE n. C 364/2 del 4 dicembre 1996.
F] Settore tessile e dell’abbigliamento
Comunicazione della Commissione agli Stati membri avente ad oggetto la disciplina comunitaria degli aiuti all’industria tessile (SEC (71) 363 def., luglio 1971) . Lettera della Commissione agli Stati membri sull’esame della situazione in materia di aiuti all’industria tessile e dell’abbigliamento (SEC (77) 317 del 25 gennaio 1977, prot. n. SG (77) D/1190 del 4 febbraio 1977) .
G] Settore delle fibre sintetiche
Disciplina comunitaria degli aiuti al settore delle fibre sintetiche, pubblicata nella GUCE n. C 346/2 del 30 dicembre 1992, modificata con disciplina pubblicata nella GUCE n. C 94/11 del 30 marzo 1996.
H] Settore carboniero
Decisione n. 3632/93/CECA della Commissione del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Guce n. 329/12 del 30 dicembre 1993. Decisione n. 341/94/CECA della Commissione dell’8 febbraio 1994, pubblicata nella GUCE n. L 49/1 del 19 febbraio 1994.
I] Settore dei trasporti
Decisione n. 96/543/CE della Commissione del 30 aprile 1996, pubblicata nella GUCE n. L 233/20 del 14 settembre 1996; 97A7108.
Sono escluse le iniziative che non prevedono l’ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed occupazionale, o che prevedono investimenti superiori a 5 miliardi.

 

6] Qual è la misura dell’intervento agevolativo?
Sono previsti due tipi di sostegno alle nuove imprese:
agevolazioni finanziarie;
servizi reali.
Per quanto riguarda il primo tipo sono previste agevolazioni sia per gli investimenti fissi che per le spese di gestione:
per gli investimenti sono concedibili contributi in conto capitale e mutui agevolati, secondo i limiti fissati dall’Unione Europea in termini di ESN (equivalente sovvenzione netta) o di ESL (equivalente sovvenzione lorda) , calcolati sulla base delle spese ammissibili. Le percentuali per le ESN e ESL2 , diversificate in base al diverso livello di sviluppo delle regioni della Comunità, sono indicate nell’allegato n. 2;
per le spese di gestione, ove per gestione si intendono le attività dell’azienda che danno luogo a costi di funzionamento e ricavi, sono concedibili contributi a fondo perduto secondo i massimali fissati dall’Unione Europea per i diversi territori di applicazione (si veda l’allegato 2 bis) .

Per quanto riguarda i servizi reali sono previsti:
assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative: l’impresa giovane viene affiancata da una società affermata che gratuitamente mette a disposizione le proprie risorse per aiutare i giovani nel primo periodo di attività;
attività di formazione e qualificazione professionale funzionali alla realizzazione del progetto. 

 

7] Quali sono le spese ammissibili?
Vanno distinte le spese ammissibili relative agli investimenti e quelle relative alla gestione; per quanto riguarda le prime sono ammesse agli incentivi finanziari:
studio di fattibilità comprensivo dell’analisi di mercato nella misura del 2% per investimenti fino a 1 miliardo, dell’1,5% da 1 a 2,5 miliardi e dell’1% da 2,5 a 5 miliardi;
terreno;
opere edilizie, già eseguite o da eseguire, compresi gli oneri dovuti per l’eventuale concessione edilizia e le spese necessarie per la progettazione esecutiva, nel limite del 40% della spesa complessiva per la realizzazione del progetto (in casi eccezionali tale limite è elevato fino al 60% della spesa complessiva, in relazione alla particolarità del settore e delle attività);
allacciamenti;
macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
brevetti;
altri beni materiali e immateriali che servono per diversi anni per il ciclo produttivo.

Per quanto riguarda l’acquisto del terreno è ammissibile al contributo a fondo perduto e al mutuo agevolato per i progetti concernenti la agricoltura, mentre è ammissibile soltanto al mutuo agevolato per i progetti concernenti l’industria e l’artigianato.
Per i progetti concernenti la fornitura di servizi sono escluse dalle agevolazioni le spese per l’acquisto del terreno, la costruzione e l’acquisto degli immobili.
Non sono, inoltre, ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.
Per quanto riguarda la gestione sono ammissibili le spese per:
materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci;
servizi ricevuti concernenti l’attività di progetto;
interessi, sconti ed altri oneri finanziari.

Non sono ammissibili le spese per:
interessi relativi a mutui a tasso agevolato;
salari e stipendi;
spese di rappresentanza;
beni e servizi resi da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori della società;
tasse e oneri contributivi;
tutte le spese sostenute prima della data del contratto;

L’anticipo dell’IVA è interamente a carico delle società beneficiarie.  

 

8] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
La durata massima prevista per il mutuo agevolato è di 10 anni. I primi tre anni sono di preammortamento. 

 

9] Che tasso d’interesse viene applicato?
30% del tasso di riferimento vigente per il settore industria (attualmente il 10,15%) . 

 

10] È necessario prestare garanzie?
I mutui a tasso agevolato devono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare. 

 

11] Sono previsti vincoli particolari?
Sono previsti i seguenti vincoli:
le agevolazioni finanziarie di cui alla presente scheda non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie comunitarie, nazionali, regionali o comunque pubbliche sia precedenti al provvedimento di ammissione che successive;
i macchinari, gli altri beni mobili e gli immobili non possono essere utilizzati per scopi diversi a quanto previsto nel progetto per almeno dieci anni dalla data di inizio dell’attività;
gli statuti societari devono contenere una clausola che non consenta atti di trasferimento di quote od azioni societarie che facciano venir meno le condizioni soggettive di età e di residenza evidenziate al punto 3, per almeno dieci anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.
l’attività dell’impresa prevista nel progetto dovrà essere svolta per un periodo di almeno 10 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni;
non può far parte della compagine sociale una persona fisica che sia stata titolare di quote o azioni di altre società o cooperative beneficiarie delle agevolazioni della legge 44. 

 

12] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
La domanda di ammissione alle agevolazioni è presentata alla Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A., con sede in Roma, ed è redatta secondo il modello riportato all’allegato 3. Con la domanda vanno presentati anche in duplice copia una serie di documenti (si veda all.4) . La domanda può essere inviata per posta o consegnata direttamente presso la sede della Società.
Una copia della documentazione è trasmessa dalla Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A. alla regione competente, che esprime il proprio motivato parere entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il provvedimento ha l’ulteriore corso.
La Società, sulla base dello studio di fattibilità presentato, istruisce e delibera l’ammissione o la non ammissione alle agevolazioni previste dalla legge e ne dà comunicazione alla società che ha presentato il progetto ed alla regione territorialmente competente. Ogni tre mesi la Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A. provvede altresì a rendere pubblico l’elenco delle delibere di ammissione assunte.
Nella fase istruttoria vengono verificati: la documentazione formale dal punto di vista burocratico ed i requisiti di accoglibilità della proposta.
Se la verifica ha esito positivo, vengono effettuati una serie di approfondimenti sulla compagine sociale in termini di condizioni minime necessarie in relazione all’esperienza, competenza, motivazione di tutti i soci e sull’idea progetto rispetto alle caratteristiche principali del progetto stesso (rapporto investimenti/fatturato, fatturato/ addetti, mercato, tecnologia, investimenti, costi di esercizio, bilanci) .

Terminata la fase istruttoria il Consiglio di Amministrazione delibera sul progetto. Sono previste tre tipologie di valutazione:
1] valutazione negativa: la delibera riporta le motivazioni principali del diniego, che vengono comunicate alla società proponente;
2] sospensione: alla delibera sospensiva segue una richiesta di approfondimenti;
3] valutazione positiva, la delibera autorizza l’avvio della fase di assistenza alla progettazione esecutiva che prevede due linee di intervento:
si definiscono in termini esecutivi le spese ammesse, il piano d’investimenti e quello assicurativo, il piano finanziario, i tempi di attuazione, le agevolazioni finanziarie concedibili;
si determinano i bisogni formativi propri di ciascuna compagine.
Terminata questa fase il Consiglio di Amministrazione emana una nuova delibera per l’ammissione alle agevolazioni.
Per l’attuazione del provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni, la Società per l’imprenditorialità giovanile S.p.A. provvede a stipulare con la società beneficiaria un apposito contratto contenente le clausole essenziali riportate nell’allegato 5.
Le agevolazioni vengono erogate direttamente dalla Società per l’imprenditoria giovanile nella seguente per gli investimenti, sulla base del nulla osta della Società stessa che viene emesso dietro presentazione da parte della società beneficiaria delle fatture comprovanti i vari stati di avanzamento lavori (SAL) . Questi non possono essere più di cinque e non meno di tre. I primi SAL non devono essere inferiori al 10% e superiori al 50% dell’ammontare della spesa complessiva, mentre l’ultimo SAL, a saldo, non deve essere superiore al 10% della stessa. Le fatture possono anche essere non quietanzate. Entro 60 giorni dalla data di accredito dei contributi spettanti, la società beneficiaria deve tuttavia dimostrare di avere pagato i fornitori, presentando le relative quietanze. L’ultimo dovrà invece essere presentato con fatture tutte quietanzate. Per quanto riguarda le spese di gestione, a partire dalla dichiarazione formale di inizio d’attività vengono conteggiati i 24 mesi consecutivi riconosciuti come periodo valido per il rimborso delle spese di gestione sostenute. Sulla base della suddetta dichiarazione, inoltre, viene erogato un anticipo pari al 40% del contributo previsto per tali spese relative al primo anno di attività; a conclusione di tale anno dovrà essere presentata la relativa rendicontazione. Lo stesso meccanismo si applica nel secondo anno di attività. 

 

13] Quali sanzioni sono previste?
La Società per l’imprenditoria giovanile può revocare immediatamente i finanziamenti se dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti che hanno determinato le agevolazioni.
Per quanto riguarda, invece, il mutuo agevolato, in caso di ritardo nei versamenti, viene applicata sulla somma dovuta un’indennità di mora calcolata al tasso di riferimento preso a base per le operazioni di mutuo e viene sospesa dalla Società per l’imprenditorialità giovanile l’erogazione delle agevolazioni in corso, fino alla data di estinzione del debito. 

 

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