Scheda N. 11
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER INVESTIMENTI
PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E PER LA TUTELA AMBIENTALE

 

 

L’intervento agevolativo riguarda contributi agli interessi da parte del Mediocredito Centrale sui finanziamenti concessi dalle banche alle piccole e medie imprese industriali per l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale

 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
D.L. 29/8/1994, n. 526, art. 11
convertito con modificazioni nella Legge 27/10/1994, n. 598
Legge 8/8/1995, n. 341, art. 3
D.M. 11/7/1995 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Medocredito Centrale S.p.A. attraverso gli enti creditizi con cui opera. 

 

3] A chi si rivolge la legge?
Piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimensionali di cui al decreto del Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 22/3/1994.
È definita P.M.I. così come disposto dal suddetto D.M. dell’industria, l’impresa che:
ha un massimo di 250 dipendenti;
ha un fatturato annuo non superiore ai 20 milioni di ECU oppure un totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 10 milioni di ECU;
fa capo per non più del 25% a una o più imprese che non rispondono ai requisiti suddetti, a meno che non siano società finanziarie pubbliche, società a capitale di rischio o investitori istituzionali, purché questi ultimi non esercitino il controllo della P.M.I. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Investimenti per l’innovazione tecnologica di cui all’art. 5 della legge 317/91 e per la tutela ambientale, secondo le tipologie considerate finanziabili dalla BEI. Gli investimenti e le spese ammissibili che rientrano nell’innovazione tecnologica sono:
a] realizzazione o acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
b] realizzazione o acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
c] realizzazione o acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
d] realizzazione o acquisizione di programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a] , b] , e c] ;
e] acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria per l’utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a] , b] , c] , e d] ;
f] realizzazione o acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale. Gli investimenti di cui alle lettere d] ed e] , se a sé stanti, non potranno beneficiare di riduzioni di tasso. Se collegati invece a programmi di investimento comprendenti la fattispecie di cui alle lettere a] , b] e c] la spesa ammissibile alla riduzione di tasso non potrà superare:
per programmi, il 40%
per brevetti, il 30%
per licenze, il 15%
per formazione del personale il 20%
del costo delle macchine e delle apparecchiature di cui alle citate lettere a] , b] , e c] .
Le iniziative agevolabili, invece, riguardanti la tutela ambientale sono:
a] installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;
b] installazione di dispositivi di controllo dello stato dell’ambiente;
c] opere per la protezione dell’ambiente da calamità naturali;
d] interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;
e] laboratori ed attrezzature di ricerca specializzati nei problemi di protezione dell’ambiente;
f] fabbricazione di attrezzature ed apparecchiature destinate alla protezione o al miglioramento ambientale;
g] installazione di impianti ed apparecchiature anti inquinamento in stabilimenti industriali, sia volti alla riduzione delle immissioni nell’ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;
h] creazione di capacità produttiva di sostanza "sicure" da impiegare nel processo produttivo e sostitutiva di sostanze inquinanti o nocive attualmente utilizzate;
i] conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi sicuri;
j] eliminazione dell’impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;
k] delocalizzazione per esigenze ambientali connesse ad obiettivi pubblici di interesse collettivo. 

 

5] Qual è la misura massima del finanziamento agevolato?
La misura del contributo agli interessi è:
45% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e calcolato sull’importo in linea capitale ammesso all’agevolazione, per le imprese aventi unità produttive, nelle quali l’investimento è realizzato, nei territori di cui all’obiettivo 1 del regolamento CEE 2081/93, ivi comprese le regioni Abruzzo, fino al 31/12/1996 e Molise, fino al 31/12/1999;
23% del suddetto tasso di riferimento per le imprese aventi unità produttive, nelle quali l’investimento è realizzato, nelle restanti regioni del territorio nazionale.
L’importo del finanziamento può raggiungere il 70% del programma di investimenti, con un massimo di 3 miliardi di lire. 

 

6] Che tasso d’interesse viene applicato?
Variabile secondo condizioni di mercato. 

 

7] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
Fino a 7 anni, compreso un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 2 anni. 

 

8] Sono previsti vincoli particolari?
Il contributo agli interessi non è cumulabile con le agevolazioni del medesimo tipo previste da altre leggi nazionali o regionali; a tal fine le imprese dovranno rilasciare un impegno a non richiedere altre agevolazioni per lo stesso programma. 

 

9] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
Le richieste di intervento, sottoscritte dalla banca e dall’impresa, sono redatte su apposito modulo (si veda l’allegato 1) e sono sottoposte alle determinazioni del Comitato Agevolazioni solo se complete della documentazione indicata nel suddetto modulo, secondo l’ordine cronologico di arrivo o di completamento; in caso di documentazione incompleta od insufficiente o qualora il Mediocredito Centrale S.p.A., nel corso dell’istruttoria, richiedesse dati, chiarimenti, notizie o documenti rilevanti ai fini dell’istruttoria, l’ordine cronologico di arrivo è quello della data in cui pervengono la documentazione, le integrazioni o i chiarimenti richiesti. Le richieste decadono d’ufficio qualora la documentazione, le integrazioni o i chiarimenti richiesti non pervengano al Mediocredito Centrale S.p.A. entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta.
Le richieste devono pervenire al Mediocredito centrale S.p.A., a pena di inammissibilità, entro 6 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte della banca.
Il Comitato Agevolazioni delibera l’ammissione all’intervento dopo aver verificato l’esistenza di disponibilità finanziarie.
L’intervento agevolativo decorre dalla data di ricezione, da parte del Mediocredito Centrale S.p.A., della richiesta di ammissione.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione il contributo agli interessi, al netto della ritenuta d’acconto come per legge, è corrisposto alla banca, a favore dell’impresa, in via semestrale posticipata alla scadenza prefissata del giorno 5 del sesto mese successivo a quello della prima erogazione del finanziamento. Il piano di ammortamento dell’operazione di consolidamento deve essere sviluppato a rate costanti di capitale. Il primo periodo di interesse non potrà superare i sei mesi. Nel caso di erogazione del finanziamento in più soluzioni, il piano di ammortamento delle erogazioni successive alla prima si allineerà a quello della prima erogazione.
La banca è tenuta a comunicare tempestivamente al Mediocredito Centrale S.p.A. le variazioni nella titolarità o proprietà delle aziende, nonché eventuali modifiche sostanziali o rinunce dell’impresa alla realizzazione degli investimenti per la conferma o la revoca dell’intervento. 

 

10] Quali sono le sanzioni previste?
L’agevolazione concessa decade nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento.
L’erogazione del contributo cessa a partire dalle date in cui si verificano i relativi eventi, nei casi di:
a] risoluzione o estinzione anticipata del finanziamento;
b] cessazione dell’attività dell’impresa finanziata;
c] fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo con cessione dei beni dell’impresa finanziata.
In caso di mancata realizzazione degli investimenti in conformità a quanto originariamente previsto, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite, maggiorate di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a 12 mesi rilevato nel semestre precedente. 

 

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