Scheda N. 12
REPUBBLICA ITALIANA
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER IL SOSTEGNO
DEI CONSORZI DI SERVIZI
Il presente intervento mira ad agevolare i consorzi e le società
consortili mediante contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati (30 o 60% del
tasso di riferimento vigente per il settore industria a seconda dellubicazione dei
soggetti beneficiari) per attività da svolgersi nellinteresse delle imprese
consorziate.
1] Quali sono i riferimenti normativi?
Legge 5/10/1991, n. 317 artt. 17- 25
D.M. 26/4/1993, n. 297
D.M. Industria 1/6/1993
2] Chi è lente erogatore?
Ministero dellIndustria attraverso le Regioni competenti per territorio;
Mediocredito Centrale S.p.A.
3] A chi si rivolge la legge?
1) Consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra
piccole e medie imprese industriali, o fra tali imprese e piccole e medie imprese
commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di
fornire servizi, anche nellambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo
sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della
commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;
2) Consorzi e società consortili fra imprese
artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dellart. 6 della legge
8/8/1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette
imprese e dalle imprese di cui al punto 1.
3) Consorzi e società consortili, anche in forma
cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano imprese industriali con non
più di trecento dipendenti e non oltre 20 miliardi di capitale investito (al netto di
ammortamenti e rivalutazioni monetarie) , purché il numero di tali imprese non
rappresenti più di 1/6 del numero complessivo di imprese consorziate.
I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese e
avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota
consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20% del fondo consortile
o del capitale sociale.
4) I soggetti di cui allart. 1, primo comma,
della legge 21/5/1981, n. 240.
4] Quali iniziative sono agevolabili?
Lattività dei consorzi e delle società consortili da svolgersi
nellinteresse delle imprese consorziate, può riguardare:
a] lacquisto di beni strumentali e
lacquisizione di tecnologie avanzate (si vedano le iniziative agevolabili della
scheda 10) ;
b] lacquisto di materie prime e semilavorati;
c] la creazione di una rete distributiva comune,
lacquisizione di ordinativi e limmissione nel mercato dei prodotti dei
consorziati;
d] lacquisizione, costruzione e gestione in
comune di magazzini o di centri per il commercio allingrosso;
e] la promozione dellattività di vendita
attraverso lorganizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo
svolgimento di azioni pubblicitarie, lespletamento di studi e ricerche di mercato,
lapprontamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo
promozionale ritenuto idoneo;
f] la partecipazione dei mercati azionari ed esteri a
gare di appalti indetti da enti pubblici e privati;
g] lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica,
tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche
gestionali;
h] la prestazione di assistenza e di consulenza
tecnica;
i] lassistenza e la consulenza per la
progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e
smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché
lassistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti
stessi;
l] lassistenza e consulenza per il miglioramento
e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
m] la creazione di marchi di qualità e il
coordinamento della produzione degli associati;
n] la gestione di centri di elaborazione dati
contabili o di altri servizi in comune;
o] lassistenza e la consulenza finanziaria;
p] lacquisizione, costituzione e gestione di
aree attrezzate;
q] altre attività che si colleghino alle iniziative
di cui ai punti precedenti (cioè attività che risultano tecnicamente ed economicamente
strumentali alla realizzazione dei programmi per i quali si richiede lagevolazione)
.
I programmi concernenti le attività di cui ai punti d] e p] sono agevolabili quando il
consorzio o la società consortile si impegni a svolgere anche lattività di
gestione, rispettivamente, dei magazzini o centri per il commercio allingrosso e
delle aree attrezzate, per almeno cinque anni.
Per i consorzi e le società consortili costituiti per almeno 4/5 da imprese localizzate
nelle regioni dellObiettivo 1 o nelle zone degli Obiettivi 2 e 5b, ovvero da imprese
localizzate negli stessi territori che detengano i 4/5 del fondo consortile o capitale
sociale (nel caso in cui il valore delle quote o azioni determini il numero di voti
spettanti ai consorziati) la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche
alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili.
5] Quali sono le spese ammissibili?
Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:
a] attrezzature, impianti, beni strumentali;
b] terreni e fabbricati, nel limite massimo del 25%
del costo del programma;
c] acquisti dei necessari materiali di consumo;
d] personale specificatamente adibito alla
realizzazione del programma e relative spese di formazione;
e] realizzazione di prototipi;
f] acquisizione dallesterno di servizi, ivi
compresa la progettazione, di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa;
g] acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la
realizzazione dei programmi;
h] acquisto o realizzazione di software;
i] promozione commerciale con particolare riferimento
a: organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni
pubblicitarie, espletamento di studi di mercato, approntamento di cataloghi e schedari;
l] avvio o potenziamento di organizzazioni comuni di
vendita, anche attraverso partecipazione a società estere costituite per lo svolgimento
di tale attività;
m] partecipazione a gare ed appalti attinenti alla
realizzazione dei programmi volti a promuovere uno o più delle attività di cui al punto
4.
I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione
e devono rimanere di proprietà dei consorzi o delle società consortili per almeno tre
anni. Nel caso si tratti di terreni e fabbricati detto termine è di 10 anni. I costi
indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dellIVA,
degli interessi e di ogni altro onere accessorio.
6] Qual è la forma tecnica utilizzata?
Contributo in c/capitale e finanziamento agevolato.
7] Qual è la misura dellintervento agevolativo?
Per il contributo in conto capitale è previsto:
a] massimo il 30% della spesa sostenuta per la
realizzazione dei programmi, entro il limite di 300 milioni annui (e per non più di 800
milioni in un triennio) ;
b] massimo il 50% della spesa sostenuta per la
realizzazione dei programmi, entro il limite di 500 milioni annui (e per non più di 1.300
milioni in un triennio) per i consorzi e le società consortili ubicati nelle regioni
dellObiettivo 1 e nelle zone degli Obiettivi 2 e 5b)
Il finanziamento agevolato non può superare i 2 miliardi di lire.
Il finanziamento agevolato non può superare, accumulato al contributo in conto capitale,
l80% delle spese previste per i soggetti beneficiari evidenziati alla lettera b] Per
i consorzi e le società consortili di cui alla lettera a) , invece, i contributi e i
finanziamenti agevolati non possono superare il 60%.
Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi evidenziati, con
i benefici previsti da altre leggi nazionali e regionali.
8] Che tasso dinteresse viene applicato sul finanziamento
agevolato?
30% del tasso di riferimento vigente per il settore industria (attualmente il
10,15%) per i consorzi e le società consortili di cui alla lettera b) del punto
precedente.
60% del tasso di riferimento vigente per il settore industria per i consorzi e le società
consortili ubicati negli altri territori.
9] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
Massimo 10 anni.
Il periodo di utilizzo e preammortamento non potrà essere superiore a:
1 anno, per finanziamenti di durata fino a 5 anni;
2 anni, per finanziamenti di durata superiore a 5 anni e fino a 10 anni.
10] È necessario prestare garanzie?
I finanziamenti agevolati possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di
cui allart. 20 della legge 675/77 e successive modifiche e integrazioni, e
allart. 7 della legge 517/75 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia di tali fondi, costituiti presso il Mediocredito Centrale S.p.A. per
finanziamenti al commercio e alle P.M.I. industriali, può essere accordata fino
all80% del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta
dei medesimi e dei soggetti interessati. Tale garanzie ha natura integrativa ed è
cumulabile con altre forme di garanzia.
11] Sono previsti vincoli particolari?
Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e
sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del
consorzio o delle società consortili. Tale divieto deve risultare da espressa
disposizione dello statuto.
12] Qual è la procedura per ottenere lagevolazione?
Per accedere ai contributi in conto capitale i soggetti beneficiari devono
presentare alla Regione ove è ubicata la maggioranza delle aziende associate interessate
al progetto e, per conoscenza, al Ministero dellIndustria, del Commercio e
dellArtigianato, una domanda di ammissione agli interventi firmata dal
rappresentante legale e un programma di attività, anche a carattere pluriennale, che deve
contenere:
a] la descrizione delliniziativa,
b] la specifica delle singole voci di spesa relative
agli investimenti in beni materiali od immateriali, con la documentazione probatoria delle
spese previste (preventivi, studi di fattibilità, ecc.);
c] la spesa complessiva e la sua eventuale
articolazione temporale;
d] il piano finanziario di copertura;
e] gli obiettivi che si intendono conseguire;
f] le modalità e i tempi di realizzazione;
g] la localizzazione delliniziativa cui il
programma si riferisce;
h] i destinatari delle attività del programma.
Oltre alla domanda e al programma, dovranno essere presentati i documenti evidenziati in
allegato.
I programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di
aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali devono essere inviati per conoscenza
anche al Ministero dellUniversità e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle
domande che è fissato annualmente dal Ministro dellIndustria, del Commercio e
dellArtigianato, provvedono allistruttoria delle stesse e, entro il medesimo
termine, trasmettono al Ministero dellIndustria, unitamente a un progetto -
programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa
alle domande istruite corredata dal proprio motivato parere.
Il Ministero dellIndustria esamina le richieste di finanziamento avanzate dalle
Regioni, verificando in particolare il rispetto delle disposizioni previste e, sentite le
Regioni, provvede al riparto fra le stesse delle somme nella misura necessaria alla
concessione dei contributi.
Entro 15 giorni dallavvenuta comunicazione del riparto dei fondi, le regioni
provvedono, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti
richiedenti.
Qualora la Regione non provveda a tutti gli adempimenti nei termini previsti,
listruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero
dellIndustria ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro.
Lerogazione del contributo disposta direttamente dal Ministero avviene in due quote,
pari al 40% e al 60% dellammontare complessivo, da liquidarsi rispettivamente alla
realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso, su
presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.
Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento agevolato. In tal
caso, la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio
dallistituto finanziatore.
Il finanziamento agevolato è concesso dagli enti creditizi autorizzati ad operare con il
Mediocredito Centrale S.p.A., che copre la differenza tra il tasso di riferimento delle
operazioni e il tasso agevolato.
Gli enti creditizi dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano
erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento al tasso agevolato a condizione
che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari
alla differenza tra limporto complessivo dellinvestimento riconosciuto e
limporto delle agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo in c/capitale) .
Lintervento agevolativo decade nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo nei 12
mesi, salvo che, prima dello scadere del suddetto termine, non venga richiesta
dallente finanziatore, ed accordata dal Mediocredito Centrale, una proroga.
In caso di inadempimento del consorzio debitore, il Fondo centrale di Garanzia eroga
direttamente le somme garantite allistituto finanziatore, fermo restando il diritto
di ripetizione degli importi recuperati al termine della procedure esecutive che devono
essere esperite dallistituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio
credito.
13] Quali sono le sanzioni previste?
È prevista la revoca del contributo in c/capitale in caso di mancata
attuazione dei programmi incentivati entro tre anni dalla data del decreto di concessione
dellagevolazione.
Nei casi di restituzione dei contributi in conseguenza della revoca disposta per azioni o
fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la
società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al
tasso ufficiale di sconto vigente alla data dellordinativo di pagamento. In tutti
gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base
del tasso dinteresse legale.
Lintervento agevolativo del Mediocredito centrale sul finanziamento potrà essere
revocato nel caso:
di perdita dei requisiti di legge richiesti per i
soggetti beneficiari, previa assegnazione ai consorzi e società consortili interessati di
un termine di 6 mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge;
di recesso del consorzio o dalle società consortili
di imprese consorzianti rappresentanti più del 50% del fondo consortile o capitale
sociale, salvo che, nel termine di 90 giorni, tali imprese non vengano sostituite da altre
aventi i requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo
consortile, o capitale sociale, nella misura minima del 51%.
che i beni acquistati non risultino di nuova
fabbricazione e vengano alienati prima dei termini evidenziati al punto 5;
che la gestione delle attività di cui alle lettere d]
e p] del precedente punto 4 cessi prima dei termini previsti;
di revoca dellintervento da parte delle
amministrazioni competenti. |