Scheda N. 12
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE PER IL SOSTEGNO
DEI CONSORZI DI SERVIZI

 

 

 

Il presente intervento mira ad agevolare i consorzi e le società consortili mediante contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati (30 o 60% del tasso di riferimento vigente per il settore industria a seconda dell’ubicazione dei soggetti beneficiari) per attività da svolgersi nell’interesse delle imprese consorziate.

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
Legge 5/10/1991, n. 317 artt. 17- 25
D.M. 26/4/1993, n. 297
D.M. Industria 1/6/1993 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Ministero dell’Industria attraverso le Regioni competenti per territorio;
Mediocredito Centrale S.p.A. 

 

3] A chi si rivolge la legge?
1)
Consorzi e società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie imprese industriali, o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell’ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la razionalizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate;
2) Consorzi e società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell’art. 6 della legge 8/8/1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al punto 1.
3) Consorzi e società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano imprese industriali con non più di trecento dipendenti e non oltre 20 miliardi di capitale investito (al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie) , purché il numero di tali imprese non rappresenti più di 1/6 del numero complessivo di imprese consorziate.
I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20% del fondo consortile o del capitale sociale.
4) I soggetti di cui all’art. 1, primo comma, della legge 21/5/1981, n. 240. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
L’attività dei consorzi e delle società consortili da svolgersi nell’interesse delle imprese consorziate, può riguardare:
a] l’acquisto di beni strumentali e l’acquisizione di tecnologie avanzate (si vedano le iniziative agevolabili della scheda 10) ;
b] l’acquisto di materie prime e semilavorati;
c] la creazione di una rete distributiva comune, l’acquisizione di ordinativi e l’immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
d] l’acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all’ingrosso;
e] la promozione dell’attività di vendita attraverso l’organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, l’approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;
f] la partecipazione dei mercati azionari ed esteri a gare di appalti indetti da enti pubblici e privati;
g] lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
h] la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;
i] l’assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l’assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;
l] l’assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;
m] la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;
n] la gestione di centri di elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;
o] l’assistenza e la consulenza finanziaria;
p] l’acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;
q] altre attività che si colleghino alle iniziative di cui ai punti precedenti (cioè attività che risultano tecnicamente ed economicamente strumentali alla realizzazione dei programmi per i quali si richiede l’agevolazione) .
I programmi concernenti le attività di cui ai punti d] e p] sono agevolabili quando il consorzio o la società consortile si impegni a svolgere anche l’attività di gestione, rispettivamente, dei magazzini o centri per il commercio all’ingrosso e delle aree attrezzate, per almeno cinque anni.
Per i consorzi e le società consortili costituiti per almeno 4/5 da imprese localizzate nelle regioni dell’Obiettivo 1 o nelle zone degli Obiettivi 2 e 5b, ovvero da imprese localizzate negli stessi territori che detengano i 4/5 del fondo consortile o capitale sociale (nel caso in cui il valore delle quote o azioni determini il numero di voti spettanti ai consorziati) la concessione dei predetti contributi può essere estesa anche alla fase organizzativa e di avvio dei consorzi o delle società consortili. 

 

5] Quali sono le spese ammissibili?
Rientrano tra le spese ammissibili quelle relative a:
a] attrezzature, impianti, beni strumentali;
b] terreni e fabbricati, nel limite massimo del 25% del costo del programma;
c] acquisti dei necessari materiali di consumo;
d] personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma e relative spese di formazione;
e] realizzazione di prototipi;
f] acquisizione dall’esterno di servizi, ivi compresa la progettazione, di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa;
g] acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione dei programmi;
h] acquisto o realizzazione di software;
i] promozione commerciale con particolare riferimento a: organizzazione e partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi di mercato, approntamento di cataloghi e schedari;
l] avvio o potenziamento di organizzazioni comuni di vendita, anche attraverso partecipazione a società estere costituite per lo svolgimento di tale attività;
m] partecipazione a gare ed appalti attinenti alla realizzazione dei programmi volti a promuovere uno o più delle attività di cui al punto 4.
I beni acquistati per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione e devono rimanere di proprietà dei consorzi o delle società consortili per almeno tre anni. Nel caso si tratti di terreni e fabbricati detto termine è di 10 anni. I costi indicati nel programma ed ammissibili al contributo si intendono al netto dell’IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio. 

 

6] Qual è la forma tecnica utilizzata?
Contributo in c/capitale e finanziamento agevolato.  

 

7] Qual è la misura dell’intervento agevolativo?
Per il contributo in conto capitale è previsto:
a] massimo il 30% della spesa sostenuta per la realizzazione dei programmi, entro il limite di 300 milioni annui (e per non più di 800 milioni in un triennio) ;
b] massimo il 50% della spesa sostenuta per la realizzazione dei programmi, entro il limite di 500 milioni annui (e per non più di 1.300 milioni in un triennio) per i consorzi e le società consortili ubicati nelle regioni dell’Obiettivo 1 e nelle zone degli Obiettivi 2 e 5b)
Il finanziamento agevolato non può superare i 2 miliardi di lire.
Il finanziamento agevolato non può superare, accumulato al contributo in conto capitale, l’80% delle spese previste per i soggetti beneficiari evidenziati alla lettera b] Per i consorzi e le società consortili di cui alla lettera a) , invece, i contributi e i finanziamenti agevolati non possono superare il 60%.
Il contributo per il medesimo programma è cumulabile, nei limiti massimi evidenziati, con i benefici previsti da altre leggi nazionali e regionali. 

 

8] Che tasso d’interesse viene applicato sul finanziamento agevolato?
30% del tasso di riferimento vigente per il settore industria (attualmente il 10,15%) per i consorzi e le società consortili di cui alla lettera b) del punto precedente.
60% del tasso di riferimento vigente per il settore industria per i consorzi e le società consortili ubicati negli altri territori. 

 

9] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
Massimo 10 anni.
Il periodo di utilizzo e preammortamento non potrà essere superiore a:
1 anno, per finanziamenti di durata fino a 5 anni;
2 anni, per finanziamenti di durata superiore a 5 anni e fino a 10 anni. 

 

10] È necessario prestare garanzie?
I finanziamenti agevolati possono essere assistiti dalla garanzia dei fondi di cui all’art. 20 della legge 675/77 e successive modifiche e integrazioni, e all’art. 7 della legge 517/75 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia di tali fondi, costituiti presso il Mediocredito Centrale S.p.A. per finanziamenti al commercio e alle P.M.I. industriali, può essere accordata fino all’80% del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati. Tale garanzie ha natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia. 

 

11] Sono previsti vincoli particolari?
Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o delle società consortili. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto. 

 

12] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
Per accedere ai contributi in conto capitale i soggetti beneficiari devono presentare alla Regione ove è ubicata la maggioranza delle aziende associate interessate al progetto e, per conoscenza, al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, una domanda di ammissione agli interventi firmata dal rappresentante legale e un programma di attività, anche a carattere pluriennale, che deve contenere:
a] la descrizione dell’iniziativa,
b] la specifica delle singole voci di spesa relative agli investimenti in beni materiali od immateriali, con la documentazione probatoria delle spese previste (preventivi, studi di fattibilità, ecc.);
c] la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale;
d] il piano finanziario di copertura;
e] gli obiettivi che si intendono conseguire;
f] le modalità e i tempi di realizzazione;
g] la localizzazione dell’iniziativa cui il programma si riferisce;
h] i destinatari delle attività del programma.
Oltre alla domanda e al programma, dovranno essere presentati i documenti evidenziati in allegato.
I programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande che è fissato annualmente dal Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, provvedono all’istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell’Industria, unitamente a un progetto - programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, la documentazione relativa alle domande istruite corredata dal proprio motivato parere.
Il Ministero dell’Industria esamina le richieste di finanziamento avanzate dalle Regioni, verificando in particolare il rispetto delle disposizioni previste e, sentite le Regioni, provvede al riparto fra le stesse delle somme nella misura necessaria alla concessione dei contributi.
Entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione del riparto dei fondi, le regioni provvedono, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti richiedenti.
Qualora la Regione non provveda a tutti gli adempimenti nei termini previsti, l’istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell’Industria ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro.
L’erogazione del contributo disposta direttamente dal Ministero avviene in due quote, pari al 40% e al 60% dell’ammontare complessivo, da liquidarsi rispettivamente alla realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.
Il contributo può essere richiesto contestualmente al finanziamento agevolato. In tal caso, la domanda di contributo è inoltrata alla regione competente per territorio dall’istituto finanziatore.
Il finanziamento agevolato è concesso dagli enti creditizi autorizzati ad operare con il Mediocredito Centrale S.p.A., che copre la differenza tra il tasso di riferimento delle operazioni e il tasso agevolato.
Gli enti creditizi dopo aver deliberato i finanziamenti e in attesa che gli stessi vengano erogati, possono effettuare operazioni di prefinanziamento al tasso agevolato a condizione che il consorzio o la società consortile impieghino mezzi propri per un ammontare pari alla differenza tra l’importo complessivo dell’investimento riconosciuto e l’importo delle agevolazioni (finanziamento agevolato e contributo in c/capitale) . L’intervento agevolativo decade nel caso in cui non vi sia alcun utilizzo nei 12 mesi, salvo che, prima dello scadere del suddetto termine, non venga richiesta dall’ente finanziatore, ed accordata dal Mediocredito Centrale, una proroga.
In caso di inadempimento del consorzio debitore, il Fondo centrale di Garanzia eroga direttamente le somme garantite all’istituto finanziatore, fermo restando il diritto di ripetizione degli importi recuperati al termine della procedure esecutive che devono essere esperite dall’istituto medesimo, sino alla concorrenza del proprio credito. 

 

13] Quali sono le sanzioni previste?
È prevista la revoca del contributo in c/capitale in caso di mancata attuazione dei programmi incentivati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione.
Nei casi di restituzione dei contributi in conseguenza della revoca disposta per azioni o fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso d’interesse legale.
L’intervento agevolativo del Mediocredito centrale sul finanziamento potrà essere revocato nel caso:
di perdita dei requisiti di legge richiesti per i soggetti beneficiari, previa assegnazione ai consorzi e società consortili interessati di un termine di 6 mesi per uniformarsi alle condizioni stabilite dalla legge;
di recesso del consorzio o dalle società consortili di imprese consorzianti rappresentanti più del 50% del fondo consortile o capitale sociale, salvo che, nel termine di 90 giorni, tali imprese non vengano sostituite da altre aventi i requisiti prescritti, il cui apporto consenta la ricostituzione del fondo consortile, o capitale sociale, nella misura minima del 51%.
che i beni acquistati non risultino di nuova fabbricazione e vengano alienati prima dei termini evidenziati al punto 5;
che la gestione delle attività di cui alle lettere d] e p] del precedente punto 4 cessi prima dei termini previsti;
di revoca dell’intervento da parte delle amministrazioni competenti. 

 

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