Scheda N. 13
REPUBBLICA ITALIANA
CONTRIBUTI IN C/CAPITALE
A SOSTEGNO DI SOCIETÀ CONSORTILI MISTE
A favore delle società consortili a capitale misto pubblico e privato
aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per linnovazione tecnologica,
gestionale ed organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, di
servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi, sono previsti contributi
in conto capitale nella misura del 50 o del 70% della spesa ammissibile a seconda della
localizzazione delle società consortili stesse.
1] Quali sono i riferimenti normativi?
Legge 5/10/1991, n. 317, art. 27
D.M. Ind. 27/10/1993, n. 601
D.M. Ind. 1/6/1993
2] Chi è lente erogatore?
Ministero dellIndustria attraverso le Regioni competenti per
territorio.
3] A chi si rivolge la legge?
Società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo
statutario la prestazione di servizi per linnovazione tecnologica, gestionale ed
organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi e alle
imprese artigiane di produzione di beni e servizi.
Tali società consortili debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non
inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni.
In deroga allart. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università,
CNR, ENEA e Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, istituti ed
aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse
dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del
credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.
Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese
artigiane e dalle piccole e medie imprese devono essere superiori alla metà
dellammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere
inferiore a quello degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.
Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali previsti per la definizione di
piccola e media impresa non possono fruire dei servizi e delle attività delle società
consortili cui partecipano; in deroga allart. 2602 del codice civile, i beneficiari
delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non
consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino nei predetti limiti
dimensionali.
4] Quali iniziative sono agevolabili?
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti attività da svolgere ad
esclusivo vantaggio delle suddette piccole e medie imprese:
ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione,
acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato
connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché consulenza ed assistenza per
la diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con
particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e allapplicazione di
innovazioni tecnologiche;
consulenza e assistenza per la nascita di nuove
attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;
formazione professionale finalizzata
allintroduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità
sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;
acquisizione e progettazione di aree attrezzate per
insediamenti produttivi, ivi compresa lazione promozionale per linsediamento
di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di
urbanizzazione e dei servizi, nonché lattrezzatura degli spazi pubblici destinati
ad attività collettive;
vendita e concessione alle imprese di lotti in aree
attrezzate;
costruzione in area attrezzate di fabbricati,
impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
vendita, locazione, locazione finanziaria alle imprese
di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
recupero degli immobili industriali preesistenti per
la loro destinazione a fini produttivi;
esercizio e gestione di impianti di produzione
combinata e di distribuzione di energia elettrica e calore in regime di autoproduzione;
acquisto o vendita di energia elettrica da e a terzi,
da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.
5] Quali sono le spese ammissibili?
Investimenti in beni materiali o immateriali, effettuati mediante acquisizione
o realizzazione diretta da parte delle società consortili miste e finalizzati alla
realizzazione di programmi volti a promuovere una o più delle iniziative di cui al punto
precedente. I beni acquisiti per la realizzazione del programma devono essere di nuova
fabbricazione, fatta salva lipotesi relativa al recupero di immobili industriali
preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi.
Rientrano tra le spese ammissibili quelle riguardanti:
attrezzature, impianti, beni strumentali;
terreni e fabbricati;
acquisto dei necessari materiali di consumo;
personale specificatamente adibito alla realizzazione
del programma e relative spese di formazione;
realizzazione di prototipi;
acquisizione allesterno di servizi di consulenza
e assistenza tecnica e organizzativa, ivi compresa la progettazione;
acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la
realizzazione dei programmi;
acquisto o realizzazione di software.
I costi indicati nel programma e ammissibili al contributo si intendono al netto
dellIVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio.
6] E quali sono, invece, le spese escluse?
Sono escluse dalle agevolazioni:
le spese amministrative e di gestione che non
attengano strettamente al programma;
gli investimenti effettuati anteriormente al 25
ottobre 1991.
7] Qual è la misura dellintervento agevolativo?
Contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa sostenuta
per la realizzazione dei programmi, entro il limite di 500 milioni annui (e per non più
di 1 miliardo nel triennio)
Tale contributo sale al 70% della spesa sostenuta per la realizzazione dei programmi,
entro il limite di 1 miliardo annuo (e per non più di 1.500 milioni in un triennio) , per
le società consortili ubicate nelle regioni dellObiettivo 1 e nelle zone degli
Obiettivi 2 e 5. (Tale trattamento si applica a favore delle società consortili miste
localizzate nelle regioni dellOb. 1 o nelle zone degli Obb. 2 e 5b, e delle quali
almeno i 4/5 delle imprese socie siano localizzate nei suddetti territori) .
8] Sono previsti vincoli particolari?
Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e
sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del
consorzio o delle società consortili. Tale divieto deve risultare da espressa
disposizione dello statuto.
Il contributo in c/capitale non è cumulabile con gli interventi del Fondo speciale
rotativo per linnovazione tecnologica, di cui allart. 14 della legge 46/1982,
cui possono accedere le società consortili di cui alla presente Scheda, e con gli
interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui allart. 4 della legge
1089/68 e successive modifiche e integrazioni, cui possono accedere le società consortili
alle quali partecipino anche università ed enti pubblici e privati operanti nel settore
della ricerca.
Il contributo in conto capitale è cumulabile invece con le agevolazioni finanziarie
disposte da altre leggi nazionali e regionali, purché non vengano superati
complessivamente i limiti di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse
leggi.
9] Qual è la procedura per ottenere lagevolazione?
Per accedere allagevolazione finanziaria i soggetti beneficiari devono
presentare alla Regione ove è ubicata la maggioranza delle aziende associate interessate
al progetto e, per conoscenza, al Ministero dellindustria, del commercio e
dellartigianato, una domanda di ammissione agli interventi firmata dal
rappresentante legale e un programma di attività, anche a carattere pluriennale, che deve
contenere:
a] la descrizione delliniziativa,
b] la specifica delle singole voci di spesa relative
agli investimenti in beni materiali od immateriali, con la documentazione probatoria delle
spese previste (preventivi, studi di fattibilità, ecc.) ;
c] la spesa complessiva e la sua eventuale
articolazione temporale;
d] il piano finanziario di copertura;
e] gli obiettivi che si intendono conseguire;
f] le modalità e i tempi di realizzazione;
g] la localizzazione delliniziativa cui il
programma si riferisce;
h] le imprese consorziate interessate al progetto.
Oltre alla domanda e al programma, dovranno essere presentati i documenti evidenziati in
allegato.
Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle
domande che è fissato annualmente dal Ministro dellIndustria, del Commercio e
dellArtigianato, provvedono allistruttoria delle stesse e, entro il medesimo
termine, trasmettono al Ministero dellIndustria, unitamente a un progetto-programma
di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, una relazione istruttoria relativa
alle domande pervenute corredata, per ogni domanda, del proprio motivato parere.
Entro i sessanta giorni successivi, il Ministero dellIndustria approva le richieste
di finanziamento avanzate dalle Regioni, verificando il rispetto delle disposizioni
previste e provvede al riparto fra le stesse delle somme nella misura necessaria alla
concessione dei contributi.
Entro 15 giorni dallavvenuta comunicazione del riparto dei fondi, le regioni
provvedono, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti
richiedenti.
Qualora la Regione non provveda a tutti gli adempimenti nei termini previsti,
listruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero
dellIndustria ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro.
Lerogazione del contributo disposta direttamente dal Ministero avviene in due quote,
pari al 40% e al 60% dellammontare complessivo, da liquidarsi rispettivamente alla
realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso, su
presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute.
10] Quali sono le sanzioni previste?
È prevista la revoca del contributo in c/capitale in caso di mancata
attuazione dei programmi incentivati entro tre anni dalla data del decreto di concessione
dellagevolazione.
Nei casi di restituzione dei contributi in conseguenza della revoca disposta per azioni o
fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la
società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al
tasso ufficiale di sconto vigente alla data dellordinativo di pagamento. In tutti
gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base
del tasso dinteresse legale. |