Scheda N. 13
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE
A SOSTEGNO DI SOCIETÀ CONSORTILI MISTE

 

 

A favore delle società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l’innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi, sono previsti contributi in conto capitale nella misura del 50 o del 70% della spesa ammissibile a seconda della localizzazione delle società consortili stesse.

 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
Legge 5/10/1991, n. 317, art. 27
D.M. Ind. 27/10/1993, n. 601
D.M. Ind. 1/6/1993 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Ministero dell’Industria attraverso le Regioni competenti per territorio. 

 

3] A chi si rivolge la legge?
Società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l’innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.
Tali società consortili debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni.
In deroga all’art. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, ENEA e Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.
Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole e medie imprese devono essere superiori alla metà dell’ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore a quello degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.
Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali previsti per la definizione di piccola e media impresa non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili cui partecipano; in deroga all’art. 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino nei predetti limiti dimensionali. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti attività da svolgere ad esclusivo vantaggio delle suddette piccole e medie imprese:
ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché consulenza ed assistenza per la diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all’applicazione di innovazioni tecnologiche;
consulenza e assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;
formazione professionale finalizzata all’introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;
acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l’azione promozionale per l’insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l’attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
vendita e concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
costruzione in area attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
vendita, locazione, locazione finanziaria alle imprese di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;
recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
esercizio e gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e calore in regime di autoproduzione;
acquisto o vendita di energia elettrica da e a terzi, da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili. 

 

5] Quali sono le spese ammissibili?
Investimenti in beni materiali o immateriali, effettuati mediante acquisizione o realizzazione diretta da parte delle società consortili miste e finalizzati alla realizzazione di programmi volti a promuovere una o più delle iniziative di cui al punto precedente. I beni acquisiti per la realizzazione del programma devono essere di nuova fabbricazione, fatta salva l’ipotesi relativa al recupero di immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi.
Rientrano tra le spese ammissibili quelle riguardanti:
attrezzature, impianti, beni strumentali;
terreni e fabbricati;
acquisto dei necessari materiali di consumo;
personale specificatamente adibito alla realizzazione del programma e relative spese di formazione;
realizzazione di prototipi;
acquisizione all’esterno di servizi di consulenza e assistenza tecnica e organizzativa, ivi compresa la progettazione;
acquisto di brevetti e licenze da utilizzare per la realizzazione dei programmi;
acquisto o realizzazione di software.
I costi indicati nel programma e ammissibili al contributo si intendono al netto dell’IVA, degli interessi e di ogni altro onere accessorio. 

 

6] E quali sono, invece, le spese escluse?
Sono escluse dalle agevolazioni:
le spese amministrative e di gestione che non attengano strettamente al programma;
gli investimenti effettuati anteriormente al 25 ottobre 1991. 

 

7] Qual è la misura dell’intervento agevolativo?
Contributo in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa sostenuta per la realizzazione dei programmi, entro il limite di 500 milioni annui (e per non più di 1 miliardo nel triennio)
Tale contributo sale al 70% della spesa sostenuta per la realizzazione dei programmi, entro il limite di 1 miliardo annuo (e per non più di 1.500 milioni in un triennio) , per le società consortili ubicate nelle regioni dell’Obiettivo 1 e nelle zone degli Obiettivi 2 e 5. (Tale trattamento si applica a favore delle società consortili miste localizzate nelle regioni dell’Ob. 1 o nelle zone degli Obb. 2 e 5b, e delle quali almeno i 4/5 delle imprese socie siano localizzate nei suddetti territori) . 

 

8] Sono previsti vincoli particolari?
Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o delle società consortili. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.
Il contributo in c/capitale non è cumulabile con gli interventi del Fondo speciale rotativo per l’innovazione tecnologica, di cui all’art. 14 della legge 46/1982, cui possono accedere le società consortili di cui alla presente Scheda, e con gli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all’art. 4 della legge 1089/68 e successive modifiche e integrazioni, cui possono accedere le società consortili alle quali partecipino anche università ed enti pubblici e privati operanti nel settore della ricerca.
Il contributo in conto capitale è cumulabile invece con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali e regionali, purché non vengano superati complessivamente i limiti di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi. 

 

9] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
Per accedere all’agevolazione finanziaria i soggetti beneficiari devono presentare alla Regione ove è ubicata la maggioranza delle aziende associate interessate al progetto e, per conoscenza, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, una domanda di ammissione agli interventi firmata dal rappresentante legale e un programma di attività, anche a carattere pluriennale, che deve contenere:
a] la descrizione dell’iniziativa,
b] la specifica delle singole voci di spesa relative agli investimenti in beni materiali od immateriali, con la documentazione probatoria delle spese previste (preventivi, studi di fattibilità, ecc.) ;
c] la spesa complessiva e la sua eventuale articolazione temporale;
d] il piano finanziario di copertura;
e] gli obiettivi che si intendono conseguire;
f] le modalità e i tempi di realizzazione;
g] la localizzazione dell’iniziativa cui il programma si riferisce;
h] le imprese consorziate interessate al progetto.
Oltre alla domanda e al programma, dovranno essere presentati i documenti evidenziati in allegato.
Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande che è fissato annualmente dal Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, provvedono all’istruttoria delle stesse e, entro il medesimo termine, trasmettono al Ministero dell’Industria, unitamente a un progetto-programma di sviluppo di iniziative consortili nel territorio, una relazione istruttoria relativa alle domande pervenute corredata, per ogni domanda, del proprio motivato parere.
Entro i sessanta giorni successivi, il Ministero dell’Industria approva le richieste di finanziamento avanzate dalle Regioni, verificando il rispetto delle disposizioni previste e provvede al riparto fra le stesse delle somme nella misura necessaria alla concessione dei contributi.
Entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione del riparto dei fondi, le regioni provvedono, sulla base dei fondi assegnati, alla concessione dei benefici ai soggetti richiedenti.
Qualora la Regione non provveda a tutti gli adempimenti nei termini previsti, l’istruttoria delle domande di contributo è compiuta dal Ministero dell’Industria ed i contributi sono concessi ed erogati dal Ministro.
L’erogazione del contributo disposta direttamente dal Ministero avviene in due quote, pari al 40% e al 60% dell’ammontare complessivo, da liquidarsi rispettivamente alla realizzazione di una quota del programma pari al 50% e al completamento dello stesso, su presentazione di idonea documentazione contabile delle spese sostenute. 

 

10] Quali sono le sanzioni previste?
È prevista la revoca del contributo in c/capitale in caso di mancata attuazione dei programmi incentivati entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell’agevolazione.
Nei casi di restituzione dei contributi in conseguenza della revoca disposta per azioni o fatti addebitabili al consorzio o alla società consortile beneficiari, il consorzio o la società consortile devono versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione, la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso d’interesse legale. 

 

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