Scheda N. 15
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

LE AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA

 

 

Il meccanismo dell’agevolazione prevede la concessione degli incentivi sulla base di autocertificazioni operate dall’imprenditore sotto la propria responsabilità. Solo successivamente si effettueranno i controlli sulla veridicità e correttezza di quanto dichiarato. L’agevolazione consiste in un "bonus" da utilizzare presso i concessionari della riscossione, per il pagamento delle imposte che affluiscono sul conto fiscale.

 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
D.L. 23/6/1995, n. 244 art. 1
Legge 8/8/1995, n. 341
Delibera CIPE 8/8/1995
Circolare 6/12/1995, n. 50175
Legge 7/8/97, n. 266 art. 8. In attesa delibera CIPE 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato 

 

3] A chi si rivolge la legge?
Alle agevolazioni possono accedere le imprese manifatturiere ed estrattive, che intendono realizzare un investimento nelle aree individuate dalla dall’Unione Europea e cioè:
Aree dell’Obiettivo 1 (in ritardo di sviluppo: le regioni del Mezzogiorno) ;
Aree dell’Obiettivo 2 (in declino industriale, localizzate nel Centro-Nord) ;
Aree dell’Obiettivo 5 b (rurali svantaggiate, localizzate nel Centro-Nord) ;
Aree ammesse alla deroga di cui 92.3.c del Trattato di Roma.
La delibera CIPE dovrebbe consentire l’estensione delle agevolazioni alle imprese non situate nelle aree depresse. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti finalizzati alla realizzazione di:
nuovi stabilimenti, intesi come la creazione di nuove unità locali adibite ad attività produttive od estrattive;
ampliamenti, intesi come le iniziative volte ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti attuali o di altri similari (ampliamento orizzontale) , e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi attuali (ampliamento verticale) , sempre che gli impianti preesistenti presentino un valore rilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi;
ristrutturazioni, cioè le iniziative dirette alla riorganizzazione, al rinnovo, all’aggiornamento tecnologico dell’impresa;
razionalizzazioni, intendendo con ciò le iniziative dirette al miglioramento dell’utilizzo dei fattori produttivi in modo da accrescere la produttività, ridurre gli sprechi, garantire un’evoluzione dei cicli produttivi coerente con le strategie e gli obiettivi d’impresa;
modernizzazioni, intese come iniziative volte ad apportare innovazioni nell’impresa con l’obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi. 

 

5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni finanziarie?
Le imprese operanti nei settori estrattivo e manifatturiero e dei servizi, compreso il settore delle telecomunicazioni identificati dalle sezioni "C" e "D" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 91", con le limitazioni e le esclusioni disposte dalla U.E.  

 

6] Quali sono le spese ammissibili?
Sono ammesse le spese per l’acquisizione oltre che dei macchinari di produzione, anche delle unità e dei sistemi per l’elaborazione dati, dei programmi e dei servizi di consulenza per l’informatica e le telecomunicazioni.
Sono esclusi dalle agevolazioni gli investimenti di mero rinnovo o sostituzione di macchinari ed impianti già inseriti nell’attività produttiva con altri aventi gli stessi identici requisiti e prestazioni o ancora gli investimenti in macchinari ed impianti che non possiedono un’autonoma funzionalità in relazione all’uso produttivo cui sono destinati.
Sono ammessi gli investimenti effettuati da non oltre un anno rispetto alla data della domanda.
L’acquisizione può avvenire con le seguenti forme:
acquisto diretto;
acquisto a rate (art. 1523 c.c.) ;
locazione finanziaria;
acquisto con pagamento dilazionato secondo la procedura prevista dalla 28/11/1965, n. 1329 (c.d. "legge Sabatini") , purché non vi sia richiesta di contributi in conto interessi.
Nel caso di acquisto a rate, in locazione finanziaria o ai sensi della legge n. 1329/1965 ("Sabatini") , i relativi contratti devono essere stati stipulati a decorrere dalla predetta data.
Il costo agevolabile è costituito dal valore complessivo delle spese fatturate, incluse quelle per montaggio e collaudo se effettuati dal fornitore dei beni stessi, al netto di IVA ed altri eventuali imposte, spese notarili, interessi passivi, oneri accessori, ivi compresi il trasporto e l’imballaggio, nonché al netto delle spese murarie comunque connesse agli investimenti, dei materiali di consumo, degli accessori non direttamente necessari alla produzione e del valore degli eventuali beni dati in permuta.
Nelle operazioni di locazione finanziaria, per spese fatturate si intendono quelle fatturate dal fornitore alla società di leasing.
Gli ordini di acquisto, nonché le conferme di ordine, devono risultare in forma scritta (anche a mezzo telefax) . 

 

7] E quali sono, invece, le spese escluse?
Sono esclusi dalle agevolazioni:
i beni consegnati ad imprese diverse dalla beneficiaria;
i beni installati in unità locali diverse da quelle indicate nella dichiarazione per la prenotazione delle risorse o per la fruizione delle agevolazioni;
i beni la cui acquisizione non risulta da ordini e conferme d’ordine scritti (eventualmente anche via fax) ;
i beni oggetto di autofatturazione;
gli investimenti per i quali sono state concesse o risultano in essere richieste di altre agevolazioni; di conseguenza l’aver semplicemente richiesto - e non aver ancora ottenuto - per gli stessi investimenti agevolazioni a valere su leggi diverse dalla 341 non pregiudica la possibilità di richiedere gli incentivi di cui alla presente scheda, a condizione però che la domanda a suo tempo presentata venga nel frattempo ritirata;
i singoli impianti o macchinari realizzati solo parzialmente allo scadere dei 30 mesi successivi alla data di arrivo della dichiarazione/domanda di prenotazione; va precisato, comunque, che:
1) il termine realizzati significa che gli impianti o i macchinari devono essere consegnati, fatturati e pagati entro 30 mesi;
2) se invece di un unico bene sono più impianti e macchinari a formare l’oggetto degli investimenti, l’eventuale parziale realizzazione degli stessi non fa necessariamente venire meno tutta l’agevolazione; in tal caso, infatti, nell’ambito dell’investimento complessivo sono ammessi gli impianti e/o i macchinari che risultano realizzati, a condizione che siano autonomamente funzionanti, ed esclusi quelli realizzati solo parzialmente.
Per le iniziative da realizzare con il sistema della locazione finanziaria non sono ammesse le spese relative all’acquisto da parte della società di leasing di beni già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni. 

 

8] Qual è la misura massima del contributo?
L’importo massimo delle agevolazioni concedibili è di lire 20 miliardi per ciascuna unità locale nell’arco di 18 mesi. L’intensità massima delle agevolazioni varia in funzione sia dell’ubicazione dell’investimento che dei limiti dimensionali dell’impresa richiedente.
Per la Regione Siciliana le percentuali dei contributi, rapportate all’ammontare globale dell’investimento, sono le seguenti:
province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Enna, Trapani: 39% per le piccole e medie imprese e 30% per le grandi imprese; la prossima delibera CIPE dovrebbe recepire l’aumento delle percentuali di contributo rispettivamente fino al 65% per le p.m.i. e 50% per le grandi imprese;
province di Catania, Palermo, Siracusa e Ragusa 33% per le piccole e medie imprese e 24% per le grandi imprese; la prossima delibera CIPE dovrebbe recepire l’aumento delle percentuali di contributo rispettivamente fino al 55% per le p.m.i. e 40% per le grandi imprese. 

 

9] È necessario prestare garanzie?
Non sono previste garanzie particolari. 

 

10] Sono previsti vincoli particolari?
L’accesso alle agevolazioni in forma automatica esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i medesimi investimenti, altre agevolazioni.
I beni oggetto delle agevolazioni non possono essere ceduti per tre anni a decorrere dalla data della dichiarazione per la fruizione delle agevolazioni. In caso di cessione entro detto periodo deve esserne data comunicazione al Ministero dell’Industria, che provvederà alla revoca degli incentivi concessi.
Su ogni fattura riguardante beni per i quali è stata richiesta e ottenuta l’agevolazione di cui alla presente scheda deve essere apposta con scrittura indelebile la dicitura: "bene acquistato con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 1 del D.L. n. 244/95 convertito con legge 8/8/1995 n. 341" 

 

11] Quale forma tecnica viene utilizzata?
L’agevolazione consiste nella concessione di un "bonus" fiscale.
Tale "bonus" può essere utilizzato parzialmente o totalmente per il pagamento presso il concessionario della riscossione delle imposte che affluiscono sul conto fiscale delle imprese beneficiarie. 

 

12] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
L’impresa dopo aver provveduto all’emissione degli ordinativi di acquisto per impianti e macchinari ed aver ricevuto le conseguenti conferme d’ordine ovvero dopo aver proceduto alla stipula del contratto (nei casi di acquisto a rate, di locazione finanziaria, o ai sensi della legge "Sabatini" n. 1329/65) , presenta al Ministero dell’Industria la dichiarazione per la prenotazione delle risorse. Tale dichiarazione deve essere redatta su un apposito modulo, corredata della relativa documentazione ai fini della certificazione antimafia e datata non anteriormente a quindici giorni rispetto al giorno di spedizione o di consegna.
Il Ministero dell’Industria verifica la regolarità formale della dichiarazione e, accertata la disponibilità degli stanziamenti, effettua la prenotazione delle risorse secondo l’ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni; quindi, entro 20 giorni dalla data di arrivo della dichiarazione il Ministero dell’Industria comunica all’impresa interessata l’avvenuta prenotazione delle risorse, ovvero il non accoglimento della domanda.
Possono essere presentate più dichiarazioni-domande per la stessa unità locale purchè per investimenti diversi. Tuttavia il Ministero, per ciascuna unità, verifica l’ammontare delle agevolazioni prenotate nei 30 mesi precedenti la data di arrivo di ogni dichiarazione-domanda e limita a lire 20 miliardi il totale delle prenotazioni in tale arco temporale.
L’impresa deve realizzare completamente gli investimenti indicati nella dichiarazione stessa entro il termine di 30 mesi dalla data di arrivo della dichiarazione. La mancata effettuazione degli investimenti, ovvero anche la realizzazione parziale degli stessi alla scadenza del suddetto termine, comporta la non ammissibilità dell’iniziativa all’agevolazione richiesta.
Perchè gli investimenti si possano considerare realizzati è necessario che sia avvenuta la consegna dell’impianto o del macchinario e che sia sta emessa e quietanzata la relativa fattura. Con riferimento al pagamento, nel caso in cui il bene venga acquisito in leasing, è sufficiente che l’importo complessivo dei canoni pagati nel periodo dei 30 mesi (al netto dell’IVA e delle eventuali spese accessorie) non sia inferiore all’importo dell’agevolazione richiesta ed al 15% del costo dei beni risultante dalle fatture emesse dal fornitore nei confronti della società di leasing. Qualora, invece, il bene venga acquisito nelle forme previste dalla legge n. 1329/65 ("Sabatini") , è necessario che siano stati emessi effetti a completa copertura delle forniture e l’Istituto di Credito abbia integralmente pagato il fornitore.
L’impresa, una volta effettuati gli investimenti, deve presentare al Ministero dell’Industria la dichiarazione per la fruizione delle agevolazioni, redatta su un apposito modulo e corredata della relativa. La dichiarazione-domanda per la fruizione deve essere inoltrata al Ministero entro il termine di 30 mesi dalla data di arrivo della domanda di prenotazione delle risorse. In caso di mancato rispetto del suddetto termine l’impresa decade dai benefici.
Il Ministero dell’Industria dopo aver verificato :
la regolarità formale della dichiarazione stessa alle indicazioni contenute nella domanda per la prenotazione delle risorse;
la rispondenza della dichiarazione stessa alle indicazioni contenute nella domanda per la prenotazione delle risorse;
l’esistenza della certificazione antimafia;
l’esistenza dell’ulteriore documentazione prevista;
e dopo l’espletamento di tutte le fasi procedurali, provvede con proprio decreto, entro 20 giorni dalla data di arrivo della dichiarazione per la fruizione delle agevolazioni, alla liquidazione dell’agevolazione spettante nei limiti delle risorse prenotate.
La conseguente comunicazione di liquidazione all’impresa beneficiaria, oltre a recare i dati identificativi dell’impresa medesima, dell’investimento e dell’agevolazione liquidata, sarà corredata di un modulo in duplice esemplare per la registrazione, a cura del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, dell’importo dell’agevolazione fruita.
L’impresa, quindi, utilizzerà la suddetta comunicazione per il pagamento, presso il concessionario competente per territorio, delle imposte che affluiscono sul proprio conto fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto di imposta.
L’agevolazione può essere fruita in una o più soluzioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della citata comunicazione. 

 

13] Quali sanzioni sono previste?
Qualora venga appurata l’insussistenza delle condizioni per godere dell’agevolazione concessa, quest’ultima viene revocata con provvedimento del Ministero dell’Industria. In tal caso l’impresa deve restituire l’importo di cui ha effettivamente beneficiato, maggiorato di un interesse pari al tasso di riferimento in vigore alla data del decreto di liquidazione.
Gli incentivi vengono revocati in caso di cessione dei beni oggetto delle agevolazioni nel periodo di tre anni a decorrere dalla data della dichiarazione per la fruizione delle agevolazioni.
Ogni fattura che, a seguito di controlli e verifiche, venga trovata sprovvista della dicitura di cui al punto 11, non sarà considerata valida e determinerà la revoca della corrispondente agevolazione.
Se l’agevolazione viene concessa sulla base di dichiarazioni non rispondenti al vero, ferme restando ovviamente le responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci, si applica oltre agli interessi una sanzione amministrativa pari al doppio dell’agevolazione liquidata, nel caso di agevolazioni inferiori a 5 miliardi, pari al triplo, per quelle comprese tra i 5 e i 10 miliardi, pari al quadruplo per le agevolazioni superiori a 10 miliardi. 

 

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