Scheda N. 17
REPUBBLICA ITALIANA

 

 

 

DECRETO TREMONTI:
DETASSAZIONE DEGLI UTILI (PER IL 1996)
IN SEGUITO AD INVESTIMENTI REALIZZATI
NELLE AREE DEPRESSE

 

 

Il presente intervento ha la finalità di promuovere nuovi investimenti tramite agevolazioni fiscali consistenti essenzialmente nella possibilità di abbattere proporzionalmente il reddito imponibile d’impresa.
È prevista cumulabilità con altre agevolazioni finanziarie.

 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
D.L. 10/06/94, n. 357
L. 8/8/94, n. 489
Circ. min. n. 181/E del 27/10/1994
L. 28/12/1995, n. 549, art. 3 comma 85 

 

2] A chi si rivolge la legge?
A tutti i contribuenti che producono redditi d’impresa, anche se in regime di contabilità semplificata, la cui attività sia già iniziata alla data del 12.06.1994. I contribuenti che si avvalgono di regimi forfettari (imprese agrituristiche, di allevamento, ecc.), sono ammessi solo se in grado di documentare i costi d’investimento sostenuti.
Sono escluse le banche e le imprese di assicurazione.  

 

3] Quali sono i benefici ottenibili?
L’agevolazione consiste in una esclusione del reddito d’impresa dell’esercizio in corso al 12.06.1994 e del successivo, di un importo pari al 50% della differenza tra l’ammontare degli investimenti dei cinque esercizi precedenti. 

 

4] Qual è la misura dell’agevolazione?
Per le imprese esistenti alla data del 12.06.1994, la media degli investimenti effettuati nei cinque esercizi precedenti va sottratta dal volume degli investimenti sia del 1994 che del 1995 per determinare la quota agevolabile di ognun esercizio. Per quelle che hanno avviato l’attività dopo il 12.06.1994, la media da confrontare con gli investimenti del 1994 riguarda gli esercizi precedenti il 1994, dato che l’agevolazione spetta solo se vi è almeno un periodo d’imposta precedente quello in cui si effettuato l’investimento. 

 

5] Concetto di investimento
Ai fini della presente agevolazione, si intende investimento:
la realizzazione di nuovi impianti in Italia;
il completamento di opere sospese;
l’ampliamento, riattivazione, ammodernamento di impianti esistenti in Italia;
l’acquisto di beni strumentali nuovi, cioè soggetti ad ammortamento, compresi i beni immateriali nuovi ed i fabbricati strumentali per natura, anche se non utilizzati direttamente, ma in locazione o comodato.
Per beni nuovi, si intende non utilizzati da altri.
Gli immobili si considerano nuovi se acquistati da imprese costruttrici o se costruiti in economia. Non rientra nel concetto di novità quello di ristrutturazione, seppur profonda.
Nel leasing, l’agevolazione spetta solo al conduttore. 

 

6] Periodo di effettuazione dell’investimento
Relativamente ai costi sostenuti per l’effettuazione dell’investimento, l’imputazione temporale deve avvenire secondo il principio di competenza.
Per investimenti effettuati a mezzo di appalti di durata ultrannuale, si considera l’ammontare dei corrispettivi liquidati in base agli stati avanzamento lavori. 

 

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