Scheda N. 9
REGIONE SICILIA

 

 

GARANZIA SUSSIDIARIA REGIONALE
SUI MUTUI CONTRATTI DALLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI

 

 

 

L’intervento mira a coprire i rischi derivanti dai finanziamenti a medio termine concessi ai sensi del DPR 218/78 e successive modifiche ed integrazioni, e ai sensi dell’art. 32 della L.R. 15/1993, per le imprese che non possono assicurare garanzie immobiliari aziendali ritenute capienti dagli Istituti di credito a fronte dell’intera operazione di finanziamento.

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
L.R. 21/12/1973, n. 50, artt. 43-46
L.R. 6/5/1981, n. 96, artt. 8-11
L.R. 13/12/1983, n. 119, artt. 8-10
L.R. 9/11/1988, n. 34, artt. 21-23
L.R. 11/5/1993, n. 15, artt. 32, 33

 

2] Chi è l’ente erogatore?
IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A.

 

3] A chi si rivolge la legge?
Imprese industriali e artigiane:
realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 50 miliardi, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario; non siano in grado di assicurare, sulla base del solo patrimonio immobiliare, idonee garanzie agli Istituti di credito che concedono il finanziamento agevolato di cui al punto 6.

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Programmi di investimento da realizzare in Sicilia volti alla costruzione, riattivazione, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riconversione di stabilimenti per lo svolgimento di attività produttive (compresi i servizi reali ed i centri di ricerca scientifica e tecnologica).

 

5] Quali sono i settori esclusi?
Imprese petrolchimiche, raffinerie, cementifici e imprese elettriche.

 

6] Quali sono le operazioni ammissibili?
La garanzia sussidiaria è concessa:
sui finanziamenti a medio termine a tasso agevolato accordati, ai sensi del DPR 218/78 e successive modifiche e integrazioni, da Istituti di credito operanti nel territorio siciliano, a fronte dell’intera operazione di finanziamento, ivi compresa la quota riferita alle scorte;
sui finanziamenti di impianto assistiti dal contributo in c/interessi della Regione, introdotti dalla L.R. 15/93 art. 32.

 

7] Qual è la misura dell’intervento?
La garanzia sussidiaria copre il 75% del finanziamento ed in ogni caso, non oltre l’ammontare di 6 miliardi, per la perdita che gli Istituti di credito dimostrino di avere sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia.

 

8] Qual è la procedura per ottenere la garanzia?
La garanzia è concessa a valere sul "Fondo regionale di garanzia per il credito industriale", costituito presso l’IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A.-.
La garanzia stessa è concessa direttamente dall’IRFIS o per il tramite degli Istituti di credito convenzionati per le imprese che ne facciano richiesta. 

 

9] Situazione finanziaria del fondo regionale ex L.R. 50/73, art. 43
Consistenza al 31/12/1994: £. 51.000.000.000. Poiché a norma di Convenzione Regione-IRFIS il Fondo può esprimere garanzie pari a 5 volte la sua consistenza e al 31/12/1994 gli impegni presi ammontavano a 144 miliardi, le garanzie esprimibili sempre al 3112/1994 risultano pari a 111 miliardi.
Domande in esame al 30/9/1995: 3 per un importo di £. 6.410.750.000.

 

webmaster@infosicilia.net
Copyright©2000 by Edizioni Leopardi s.a.s., Palermo (Italy)
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)