Scheda N. 10
REGIONE SICILIA

 

 

INTEGRAZIONE REGIONALE
DEI FONDI RISCHI DEI CONSORZI
DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

 

 

Con questo intervento si vuole potenziare la capacità di credito delle imprese industriali aderenti a questi particolari consorzi, tramite un incremento integrativo, a carico della regione, dei relativi fondi rischi

 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
L.R. 18/7/74, n. 22, artt. 30-33-34
L.R. 6/5/81, n. 96, artt. 12 e 13
L.R. 29/4/85, n. 22, art. 37
L.R. 8/11/88, n. 34, artt. 28 e 29
L.R. 28/3/95, n.23, art. 1 (le novità apportate da quest’ultimo riferimento legislativo non sono tuttavia operanti al momento attuale, perché si è in attesa di uno specifico parere della CEE e della conclusione degli accordi tra i consorzi e gli Istituti di Credito).

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Assessorato Regionale per l’Industria

 

3] A chi si rivolge la legge?
Ai consorzi di garanzia collettiva fidi, costituiti da imprese produttrici di beni e servizi secondo principi di mutualità e senza fini di lucro, operanti nell’ambito del territorio siciliano, in possesso dei seguenti requisiti:
1) Lo statuto deve essere preventivamente approvato dall’Assessorato Regionale per l’Industria;
2) ognuna delle imprese componenti deve avere un numero di dipendenti non superiore a 300 unità;
3) se superiore, deve avere investimenti fissi non superiori a 5 miliardi, al netto degli ammortamenti tecnici e delle rivalutazioni per conguaglio monetario. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
L’integrazione dei fondi rischi costituiti, secondo apposite convenzioni con Istituti e aziende di credito, dai soggetti di cui al punto 3), al fine di favorire l’accesso al credito di esercizio da parte delle imprese aderenti. 

 

5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni finanziarie?
Il settore industriale in genere, con particolare riferimento anche alle imprese di montaggio, manutenzione, edili, di smaltimento rifiuti e autotrasporto industriale nonché le imprese alberghiere. 

 

6] E quali sono, invece, i settori esclusi?
Restano esclusi il settore petrolchimico, quello delle raffinerie, di produzione del cemento e dell’energia elettrica, nonché quello delle imprese artigiane iscritte all’albo.

 

7] Qual è la misura massima del finanziamento agevolato?
Importo pari all’ammontare del fondo rischi, per consorzi cui aderiscono fino a 10 imprese industriali;
importo pari all’ammontare del fondo rischi e del monte fidejussioni, per consorzi con più di 10 imprese industriali.
In entrambi i casi l’integrazione non può eccedere l’importo di 50 milioni per ogni impresa aderente al consorzio e, comunque, l’apporto del singolo aderente

 

8] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
La legge non prevede espressamente una durata massima.

 

9] Sono previsti vincoli particolari?
Essi riguardano essenzialmente il contenuto degli Statuti dei consorzi. Tali statuti devono prevedere espressamente:
a] l’importo del concorso al fondo rischi e delle fidejussioni rilasciate dalle singole imprese consorziate;
b] l’importo unitario dei finanziamenti garantibili dal consorzio, che non può comunque superare la misura massima di 500 milioni per ciascuna impresa;
c] il rapporto tra il totale del fondo rischi e delle fidejussioni in essere e il totale dei finanziamenti garantibili;
d] la percentuale di ripartizione del rischio tra consorzio e Istituto di credito finanziatore;
e] le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia;
f] la partecipazione in seno agli organi deliberanti di un rappresentante dell’Assessorato Industria;
g] l’approvazione, da parte dello steso Assessorato, di eventuali modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio;
h] la trasmissione all’Assessorato industria, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di una relazione sull’andamento della gestione riferita all’esercizio precedente;
i] la devoluzione, in caso di scioglimento o cessazione del consorzio, di quanto residua dalla liquidazione del fondo rischi, relativamente alla quota di partecipazione della Regione, al fondo di cui all’art. 5 L.R. 51/57;
j] che l’importo del concorso al fondo rischi di ogni singola impresa, unitamente a quanto versato in suo favore dagli eventuali sostenitori, non risulti inferiore a 1 milione;
k] da parte dei consorzi i cui fondi rischi siano integrati con il contributo regionale, non possono essere concesse garanzie ad imprese nei cui confronti siano in corso procedure fallimentari o di amministrazione controllata.
Inoltre nei consorzi devono essere costituiti dei fondi separati in ragione dell’intervento di finanziamento richiesto all’Ente creditizio (mutuo, factoring, ecc.).
Il contributo fornito dalla Regione comunque cumulabile ai vari fondi esistenti. 

 

10] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
La domanda di integrazione deve essere presentata, a cura del presidente del consorzio, all’Assessorato Industria della Regione Siciliana. L’Assessorato procede all’istruttoria e, in caso favorevole, concede l’integrazione, con apposito decreto assessoriale, ed emissione di mandato di pagamento, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. 

 

11] Quanto tempo trascorre mediamente dalla presentazione della domanda alla erogazione del finanziamento?
Generalmente occorrono non più di due mesi per l’operazione di integrazione del fondo, se la richiesta è formulata correttamente.

 

12] Quali sono gli errori più frequentemente commessi?
La documentazione presentata è generalmente incompleta in qualche sua parte. 

 

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