Scheda N. 11
REGIONE SICILIA

 

 

CREDITO ALL’ INDUSTRIA
DEI MATERIALI LAPIDEI DI PREGIO

 

 

L’intervento è finalizzato a migliorare l’equilibrio economico-finanziario delle imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, attraverso interventi creditizi sotto forma di apertura di credito a tasso del 4%.

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
L.R. 9/12/1980, n. 127, artt. 39 e 44
L.R. 18/2/1986, n. 7, art. 20
Decreto Assessorato Industria n. 297 del 26/3/1986
L.R. 15/5/1991, n. 24, art. 9 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
IRFIS - Mediocredito della Sicilia S.p.A.

 

3] A chi si rivolge la legge?
Imprese operanti nel settore dei materiali lapidei di pregio, incluse le imprese artigiane, aventi sede ed operanti in Sicilia.
Sono considerati materiali lapidei di pregio il marmo e le altre pietre per uso ornamentale.
Sono assimilati a detti materiali, altresì, la pietra pomice di Lipari e le argille dei bacini estrattivi di Caltagirone, S. Stefano di Camastra e Sciacca, utilizzate per la fabbricazione di ceramiche artistiche, nonché le calcareniti della provincia di Trapani.
Con decreto dell’Assessore Regionale per l’Industria, su proposta del Corpo regionale delle miniere e previo parere della Commissione regionale per i materiali da cava, può essere disposta l’inclusione fra i materiali indicati di altri prodotti lapidei.
Il requisito della sede o della operatività in Sicilia deve documentarsi mediante certificazione rilasciata dalle competenti CCIAA o dalle sedi provinciali degli Istituti previdenziali e assistenziali.

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Non sono evidenziate iniziative specifiche: lo scopo delle norme è quello di consentire la normalizzazione dell’equilibrio economico finanziario delle imprese suddette mediante interventi creditizi sotto forma di apertura di credito.

 

5] Qual è la misura massima del finanziamento agevolato?
I finanziamenti sono commisurati al 30% del fatturato relativo al materiale lapideo di pregio estratto e/o lavorato in Sicilia, riferito all’esercizio precedente a quello in cui viene avanzata la richiesta e non possono superare l’importo massimo di lire 1.000 milioni per ogni singola impresa beneficiaria.

 

6] Che tasso d’interesse viene applicato?
4% comprensivo di ogni altro onere accessorio. 

 

7] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
La durata del finanziamento non potrà essere superiore a sei anni a partire dal primo utilizzo.
Gli interventi possono essere ripetuti a favore delle imprese beneficiarie alla scadenza delle operazioni poste in essere purché da parte dell’impresa sia stato estinto il debito contratto. 

 

8] Quale forma tecnica viene utilizzata?
I finanziamenti sono concessi sotto forma di apertura di credito.

 

9] È necessario prestare garanzie?
Sì. Le operazioni di credito devono essere assistite da garanzie reali e/o da fidejussione bancaria e/o assicurativa nella misura del 30% e da garanzia sussidiaria regionale sino al 70%.
Le garanzie dovranno essere fornite all’atto delle erogazioni del finanziamento, e dovranno garantire l’operazione sino alla sua estinzione.
Al fine di conseguire la garanzia sussidiaria regionale l’IRFIS darà comunicazione delle operazioni deliberate all’Assessore regionale del bilancio e delle finanze. 

 

10] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
I finanziamenti sono concessi su deliberazione del Comitato amministrativo presso l’IRFIS previa istanza a firma del legale rappresentante della ditta corredata esclusivamente dalla documentazione richiesta (si veda l’allegato).
L’erogazione delle somme finanziate, comunque, potrà avvenire solo dopo che la beneficiaria avrà assolto le obbligazioni nascenti dall’atto di apertura di credito e dopo che sarà pervenuto il Decreto Assessoriale di concessione della garanzia sussidiaria regionale registrato alla Corte dei Conti.
La ditta beneficiaria dovrà impegnarsi a pagare alla scadenza del 1° anno (considerato di preammortamento) gli interessi maturati e dovrà procedere al rimborso del finanziamento ottenuto in due rate di eguale importo, comprensive del capitale e degli interessi, alla scadenza del 24° mese e del 36° mese dal primo utilizzo 1. 

 

11] Quali sanzioni sono previste?
Se la ditta beneficiaria dovesse mancare per qualsiasi motivo al puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta a fronte delle suddette operazioni, verrà applicato un interesse di mora in ragione d’anno pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti e con un minimo del 15%.
Se lo stato di morosità, relativamente alla quota di finanziamento scaduta, dovesse superare i novanta giorni, l’IRFIS provvederà a richiedere all’istituto di credito e/o compagnia di assicurazione che hanno prestato garanzia fidejussoria il pagamento dell’intero debito maturato comprensivo degli interessi come sopra specificati, nei limiti della garanzia stessa.
Se la garanzia fidejussoria non dovesse coprire l’intero importo del debito, l’IRFIS procederà all’escussione dei beni dell’impresa beneficiaria e, solo dopo tale escussione per la porzione del debito che non sarà soddisfatta, potrà far valere la garanzia sussidiaria regionale. 

 

12] Situazione finanziaria del Fondo di rotazione IRFIS ex LL.RR. n. 127/1980 art. 44 e n. 7/1986
Disponibilità impegnabili al 31/12/1994: £. 3.373.000.000
Domande in esame al 30/9/1995: 23 per un importo di £. 5.224.383.368 

 

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