Scheda N. 12
REGIONE SICILIA

 

 

INTERVENTI PER L’ ASSESTAMENTO
FINANZIARIO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO
CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITÀ A BREVE

 

 

 

L’intervento è mirato ad assestare la situazione finanziaria di imprese industriali e di servizi che presentano certi requisiti dimensionali, una determinata composizione delle passività consolidate e idonee prospettive di riequilibrio finanziario. L’assestamento avviene mediante la trasformazione di tali debiti a breve in mutui pluriennali, sui quali la Regione eroga dei contributi in c/interessi.

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
L.R. 11/5/1993 n. 15, art. 34
L.R. 27/9/1995 n. 66, art. 1
L.R. 27/9/1995 n. 68, art. 1
D.A. Industria n. 1950 del 25/11/1995
L.R. n. 33 del 18/5/96, art. 42 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
L’Assessorato Regionale per l’Industria eroga i contributi in c/interessi;
le banche interessate, che abbiano accettato la proposta di adesione, operano invece la trasformazione in mutui dei debiti a breve.

 

3] A chi si rivolge la legge?
Piccole e medie imprese industriali e di servizio operanti in Sicilia, nonché le aziende alberghiere.
Per imprese industriali si intendono quelle riconosciute tali ai fini dell’inquadramento previdenziale, da dimostrare con il relativo certificato. Per imprese di servizi si intendono quelle che svolgono attività di supporto ad altre imprese (si veda allegato A).
Sono incluse anche le imprese edili e quelle di installazione d’impianti.
Sono in ogni caso escluse le società di servizi che svolgono anche attività commerciale e le imprese edili che si occupano esclusivamente di edilizia residenziale.
Le imprese di servizi che operano anche fuori dal territorio della Regione Siciliana possono beneficiare delle agevolazioni limitatamente all’attività svolta in ambito regionale, semprechè sia stata tenuta apposita separata contabilità.
Tali imprese devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi.
Requisiti oggettivi (parametri U.E.):
numero di dipendenti non superiore a 250 unità;
fatturato annuo non superiore a 20 milioni di Ecu ovvero un totale dello Stato Patrimoniale non superiore a 10 milioni di Ecu; partecipazione al proprio capitale per non più del 25% da parte di imprese di maggiori dimensioni. Per il calcolo dei requisiti di cui sopra si fa riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato.
Requisiti soggettivi:
Le imprese richiedenti devono presentare idonee prospettive di riequilibrio finanziario, tenuto conto dei margini reddituali attuali e di quelli presumibili dopo il consolidamento.
Il giudizio di merito, sulla base della documentazione tecnica presentata (si veda successivamente), spetta esclusivamente alla banca che opererà il consolidamento.
In particolare, esse devono presentare un rapporto tra fonti permanenti (mezzi propri più indebitamento a medio-lungo termine) ed attività immobilizzate materiali ed immateriali nette, dopo l’operazione di consolidamento, non inferiore a 0,75.
Per mezzi propri si intendono le fonti senza obbligo di restituzione ad una determinata scadenza (le voci del patrimonio netto), mentre per debiti a m/l termine devono intendersi le rate non scadute di mutui e finanziamenti in genere, inclusi i prestiti obbligazionari.
Per agevolare il raggiungimento di tale misura, le imprese devono altresì impegnarsi ad effettuare un incremento del patrimonio netto non inferiore al 10% dell’importo dei debiti che si intende consolidare (si veda "Vincoli particolari").
Inoltre, la solvibilità delle imprese da ammettere al beneficio è valutata in riferimento agli indici previsti dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995 sul fondo di garanzia nazionale. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
Operazioni di consolidamento dei debiti bancari a breve termine attraverso la stipula di mutui.
L’Assessorato industria eroga dei contributi sul pagamento degli interessi passivi di tali mutui. 

 

5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni finanziarie?
Settore industriale e di fornitura di servizi. Sono inclusi anche il settore edile (eccetto quello dell’edilizia esclusivamente residenziale) e di impiantistica.
Si veda anche punto n. 3 "A chi si rivolge la legge". 

 

6] Qual è la misura massima del finanziamento agevolato?
Sono consolidabili i debiti bancari a breve termine esistenti al 31/12/1994, nel limite massimo di £. 3.000 milioni.
Qualora alla data di presentazione della domanda l’indebitamento consolidabile risulti inferiore a quello esistente al 31/12/1994, l’importo consolidabile sarà commisurato a quest’ultimo minore ammontare.
Per debiti bancari a breve si intendono:
1] scoperti di conto corrente;
2] anticipazioni scadute su crediti, titoli e/o merci;
3] anticipi su ricevute bancarie e sconti di pagherò diretti per la parte scaduta ed insoluta;
4] rate di finanziamenti a medio-lungo termine scadute al 31/12/1994 e non pagate alla data di presentazione della domanda.
Sono escluse le rate scadute di mutui o finanziamenti in genere utilizzati per la realizzazione di beni destinati alla vendita.

 

7] Che tasso d’interesse viene applicato?
Il contributo in c/interessi erogato dall’Assessorato Industria è pari al 40% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula e rimane fisso per tutta la durata dell’operazione.
La percentuale può essere variata con decreto del Presidente della Regione su proposta dell’Assessore Regionale per l’Industria in misura compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tale agevolazione non è cumulabile con altri analoghi aiuti fissati con normative statali o regionali 

 

8] Quanto può durare al massimo il finanziamento?
Al massimo 10 anni, compreso un periodo di preammortamento di un anno. Rimborso previsto in rate semestrali.

 

9] È necessario prestare garanzie?
Possono essere previste garanzie sussidiarie e/o integrative a carico della regione soltanto nel caso in cui la banca ritenga inadeguate quelle offerte dall’impresa.
In questo caso, attingendo al fondo di garanzia istituito presso l’Assessorato industria ai sensi dell’art. 1 L.R. 68/95, la Regione concede alle banche una garanzia nella misura massima del 40% dei debiti da consolidare.
Tale percentuale scende al 30% non appena il debito in linea capitale si sia ridotto della metà a seguito del regolare ammortamento del finanziamento. 

 

10] Sono previsti vincoli particolari?
L’impresa richiedente si impegna, contestualmente alla presentazione dell’istanza, ad aumentare i mezzi propri in misura non inferiore al 10% dell’ammontare del debito che si intende consolidare. La reale operazione di aumento va invece effettuata dopo il placet istruttorio della banca, immediatamente prima della stipula del contratto di mutuo. Di tale aumento si tiene conto preventivamente nella determinazione del suddetto rapporto tra passività consolidate e attività nette (si veda punto 3). 

 

11] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
La domanda di concessione del consolidamento (si veda allegato B) deve essere presentata dalle imprese interessate, sia all’Assessorato Industria che alle banche in questione, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata, fino al 31/12/1999. Non è indispensabile che la banca abbia già aderito alla proposta di adesione promulgata dall’Assessorato Industria in data 28/10/1995; la presentazione della domanda può avvenire ugualmente e costringe la banca ad aderire o quantomeno a fornire all’Assessorato Industria dettagliate motivazioni della mancata adesione.
Ad essa dovranno essere allegati:
1] il quadro completo della situazione debitoria al 31/12/94 e quello alla data dell’istanza stessa, con la specificazione delle banche creditrici e dell’importo per il quale si richiede il ripianamento;
2] l’attestazione dell’impresa circa l’impegno ad aumentare i mezzi propri in misura non inferiore al 10% dell’importo dei debiti che si intendono consolidare;
3] una relazione sottoscritta dal titolare dell’impresa, per le ditte individuali, dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio sindacale, ove esistente, per le società, illustrativa del piano di risanamento finanziario che si intende conseguire tramite il consolidamento e dell’esistenza dei requisiti richiesti;
4] copia dell’ultimo bilancio approvato;
5] periodo temporale entro il quale l’impresa intende consolidare i propri debiti e dichiarazione di conoscenza delle norme relative e di accettazione del piano di rimborso che verrà predisposto dalle banche; qualora i debiti siano frazionati fra più banche e nel caso che gli stessi eccedano il limite ripianabile, l’impresa dovrà indicare quali esposizioni bancarie intende ripianare.
L’Ente creditizio procede all’istruttoria dell’istanza, da effettuarsi entro 60 giorni, secondo l’ordine di presentazione delle stesse. Se l’esito è positivo, la banca trasmette copia del provvedimento deliberativo all’Assessorato industria, specificando la misura del contributo che dovrà essere posto a carico del bilancio regionale.
Entro 15 giorni, l’Assessorato, verificata l’esistenza dei requisiti di legge, comunicherà il proprio parere sull’accoglimento dell’istanza anche in funzione delle disponibilità finanziarie di bilancio.
Ottenuto il parere di cui sopra, la banca procederà al perfezionamento dell’atto di consolidamento e ne trasmetterà copia all’Assessorato industria al fine dell’emissione de decreto regionale di concessione, da ottenersi entro 30 giorni. 

 

12] Quanto tempo trascorre mediamente dalla presentazione della domanda alla erogazione del finanziamento?
Circa 4 mesi. 

 

13] Quali sono gli errori più frequentemente commessi?
Generalmente è stata presentata una documentazione incompleta in qualche parte. 

 

15] Quali sono le sanzioni previste?
Nel caso di sospensione da parte dell’impresa del pagamento delle rate semestrali, le banche ne daranno tempestiva comunicazione all’Assessorato Industria, che sospenderà l’erogazione del contributo.
Nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, l’Amministrazione provvederà alla revoca dei benefici concessi ed al recupero anche coattivo, del contributo erogato relativo alle rate non pagate.

 

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