Scheda N. 12
REGIONE SICILIA
INTERVENTI PER L ASSESTAMENTO
FINANZIARIO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI SERVIZIO
CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITÀ A BREVE
Lintervento è mirato ad assestare la situazione finanziaria di
imprese industriali e di servizi che presentano certi requisiti dimensionali, una
determinata composizione delle passività consolidate e idonee prospettive di riequilibrio
finanziario. Lassestamento avviene mediante la trasformazione di tali debiti a breve
in mutui pluriennali, sui quali la Regione eroga dei contributi in c/interessi.
1] Quali sono i riferimenti normativi?
L.R. 11/5/1993 n. 15, art. 34
L.R. 27/9/1995 n. 66, art. 1
L.R. 27/9/1995 n. 68, art. 1
D.A. Industria n. 1950 del 25/11/1995
L.R. n. 33 del 18/5/96, art. 42
2] Chi è lente erogatore?
LAssessorato Regionale per lIndustria eroga i contributi in
c/interessi;
le banche interessate, che abbiano accettato la proposta di adesione, operano invece la
trasformazione in mutui dei debiti a breve.
3] A chi si rivolge la legge?
Piccole e medie imprese industriali e di servizio operanti in Sicilia, nonché
le aziende alberghiere.
Per imprese industriali si intendono quelle riconosciute tali ai fini
dellinquadramento previdenziale, da dimostrare con il relativo certificato. Per
imprese di servizi si intendono quelle che svolgono attività di supporto ad altre imprese
(si veda allegato A).
Sono incluse anche le imprese edili e quelle di installazione dimpianti.
Sono in ogni caso escluse le società di servizi che svolgono anche attività commerciale
e le imprese edili che si occupano esclusivamente di edilizia residenziale.
Le imprese di servizi che operano anche fuori dal territorio della Regione Siciliana
possono beneficiare delle agevolazioni limitatamente allattività svolta in ambito
regionale, semprechè sia stata tenuta apposita separata contabilità.
Tali imprese devono comunque essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi e
oggettivi.
Requisiti oggettivi (parametri U.E.):
numero di dipendenti non superiore a 250 unità;
fatturato annuo non superiore a 20 milioni di Ecu ovvero un totale dello Stato
Patrimoniale non superiore a 10 milioni di Ecu; partecipazione al proprio capitale per non
più del 25% da parte di imprese di maggiori dimensioni. Per il calcolo dei requisiti di
cui sopra si fa riferimento ai dati dellultimo bilancio approvato.
Requisiti soggettivi:
Le imprese richiedenti devono presentare idonee prospettive di riequilibrio finanziario,
tenuto conto dei margini reddituali attuali e di quelli presumibili dopo il
consolidamento.
Il giudizio di merito, sulla base della documentazione tecnica presentata (si veda
successivamente), spetta esclusivamente alla banca che opererà il consolidamento.
In particolare, esse devono presentare un rapporto tra fonti permanenti (mezzi propri più
indebitamento a medio-lungo termine) ed attività immobilizzate materiali ed immateriali
nette, dopo loperazione di consolidamento, non inferiore a 0,75.
Per mezzi propri si intendono le fonti senza obbligo di restituzione ad una determinata
scadenza (le voci del patrimonio netto), mentre per debiti a m/l termine devono intendersi
le rate non scadute di mutui e finanziamenti in genere, inclusi i prestiti obbligazionari.
Per agevolare il raggiungimento di tale misura, le imprese devono altresì impegnarsi ad
effettuare un incremento del patrimonio netto non inferiore al 10% dellimporto dei
debiti che si intende consolidare (si veda "Vincoli particolari").
Inoltre, la solvibilità delle imprese da ammettere al beneficio è valutata in
riferimento agli indici previsti dalla delibera CIPE del 10 maggio 1995 sul fondo di
garanzia nazionale.
4] Quali iniziative sono agevolabili?
Operazioni di consolidamento dei debiti bancari a breve termine attraverso la
stipula di mutui.
LAssessorato industria eroga dei contributi sul pagamento degli interessi passivi di
tali mutui.
5] Quali sono i settori ammessi alle agevolazioni
finanziarie?
Settore industriale e di fornitura di servizi. Sono inclusi anche il settore
edile (eccetto quello delledilizia esclusivamente residenziale) e di impiantistica.
Si veda anche punto n. 3 "A chi si rivolge la legge".
6] Qual è la misura massima del finanziamento
agevolato?
Sono consolidabili i debiti bancari a breve termine esistenti al 31/12/1994,
nel limite massimo di £. 3.000 milioni.
Qualora alla data di presentazione della domanda lindebitamento consolidabile
risulti inferiore a quello esistente al 31/12/1994, limporto consolidabile sarà
commisurato a questultimo minore ammontare.
Per debiti bancari a breve si intendono:
1] scoperti di conto corrente;
2] anticipazioni scadute su crediti, titoli e/o merci;
3] anticipi su ricevute bancarie e sconti di pagherò
diretti per la parte scaduta ed insoluta;
4] rate di finanziamenti a medio-lungo termine scadute
al 31/12/1994 e non pagate alla data di presentazione della domanda.
Sono escluse le rate scadute di mutui o finanziamenti in genere utilizzati per la
realizzazione di beni destinati alla vendita.
7] Che tasso dinteresse viene applicato?
Il contributo in c/interessi erogato dallAssessorato Industria è pari al
40% del tasso di riferimento vigente al momento della stipula e rimane fisso per tutta la
durata delloperazione.
La percentuale può essere variata con decreto del Presidente della Regione su proposta
dellAssessore Regionale per lIndustria in misura compatibile con la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato. Tale agevolazione non è cumulabile con altri
analoghi aiuti fissati con normative statali o regionali
8] Quanto può durare al massimo il
finanziamento?
Al massimo 10 anni, compreso un periodo di preammortamento di un anno. Rimborso
previsto in rate semestrali.
9] È necessario prestare garanzie?
Possono essere previste garanzie sussidiarie e/o integrative a carico della
regione soltanto nel caso in cui la banca ritenga inadeguate quelle offerte
dallimpresa.
In questo caso, attingendo al fondo di garanzia istituito presso lAssessorato
industria ai sensi dellart. 1 L.R. 68/95, la Regione concede alle banche una
garanzia nella misura massima del 40% dei debiti da consolidare.
Tale percentuale scende al 30% non appena il debito in linea capitale si sia ridotto della
metà a seguito del regolare ammortamento del finanziamento.
10] Sono previsti vincoli particolari?
Limpresa richiedente si impegna, contestualmente alla presentazione
dellistanza, ad aumentare i mezzi propri in misura non inferiore al 10%
dellammontare del debito che si intende consolidare. La reale operazione di aumento
va invece effettuata dopo il placet istruttorio della banca, immediatamente prima della
stipula del contratto di mutuo. Di tale aumento si tiene conto preventivamente nella
determinazione del suddetto rapporto tra passività consolidate e attività nette (si veda
punto 3).
11] Qual è la procedura per ottenere
lagevolazione?
La domanda di concessione del consolidamento (si veda allegato B) deve essere
presentata dalle imprese interessate, sia allAssessorato Industria che alle banche
in questione, esclusivamente a mezzo lettera raccomandata, fino al 31/12/1999. Non è
indispensabile che la banca abbia già aderito alla proposta di adesione promulgata
dallAssessorato Industria in data 28/10/1995; la presentazione della domanda può
avvenire ugualmente e costringe la banca ad aderire o quantomeno a fornire
allAssessorato Industria dettagliate motivazioni della mancata adesione.
Ad essa dovranno essere allegati:
1] il quadro completo della situazione debitoria al
31/12/94 e quello alla data dellistanza stessa, con la specificazione delle banche
creditrici e dellimporto per il quale si richiede il ripianamento;
2] lattestazione dellimpresa circa
limpegno ad aumentare i mezzi propri in misura non inferiore al 10%
dellimporto dei debiti che si intendono consolidare;
3] una relazione sottoscritta dal titolare
dellimpresa, per le ditte individuali, dal legale rappresentante e dal Presidente
del Collegio sindacale, ove esistente, per le società, illustrativa del piano di
risanamento finanziario che si intende conseguire tramite il consolidamento e
dellesistenza dei requisiti richiesti;
4] copia dellultimo bilancio approvato;
5] periodo temporale entro il quale limpresa
intende consolidare i propri debiti e dichiarazione di conoscenza delle norme relative e
di accettazione del piano di rimborso che verrà predisposto dalle banche; qualora i
debiti siano frazionati fra più banche e nel caso che gli stessi eccedano il limite
ripianabile, limpresa dovrà indicare quali esposizioni bancarie intende ripianare.
LEnte creditizio procede allistruttoria dellistanza, da effettuarsi
entro 60 giorni, secondo lordine di presentazione delle stesse. Se lesito è
positivo, la banca trasmette copia del provvedimento deliberativo allAssessorato
industria, specificando la misura del contributo che dovrà essere posto a carico del
bilancio regionale.
Entro 15 giorni, lAssessorato, verificata lesistenza dei requisiti di legge,
comunicherà il proprio parere sullaccoglimento dellistanza anche in funzione
delle disponibilità finanziarie di bilancio.
Ottenuto il parere di cui sopra, la banca procederà al perfezionamento dellatto di
consolidamento e ne trasmetterà copia allAssessorato industria al fine
dellemissione de decreto regionale di concessione, da ottenersi entro 30
giorni.
12] Quanto tempo trascorre mediamente dalla
presentazione della domanda alla erogazione del finanziamento?
Circa 4 mesi.
13] Quali sono gli errori più frequentemente
commessi?
Generalmente è stata presentata una documentazione incompleta in qualche
parte.
15] Quali sono le sanzioni previste?
Nel caso di sospensione da parte dellimpresa del pagamento delle rate
semestrali, le banche ne daranno tempestiva comunicazione allAssessorato Industria,
che sospenderà lerogazione del contributo.
Nel caso di mancato pagamento di tre rate consecutive, lAmministrazione provvederà
alla revoca dei benefici concessi ed al recupero anche coattivo, del contributo erogato
relativo alle rate non pagate. |