Scheda N. 13
REGIONE SICILIA

 

 

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
ALL’ ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

 

 

 

Per incentivare l’avvio di attività agrituristiche, è previsto un intervento regionale sotto forma di contributi in conto capitale e/o concorso negli interessi sui mutui stipulati 

 

1] Quali sono i riferimenti normativi?
L.R. 9/6/1994, n. 25
L.R. 4/4/1995, n. 27 art. 6
Decreto dell’Assessorato dell’agricoltura e delle foreste del 16/6/1995 

 

2] Chi è l’ente erogatore?
Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste tramite gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura. 

 

3] A chi si rivolge la legge?
All’esercizio dell’attività agrituristica possono essere autorizzati:
1] gli imprenditori agricoli individuati ai sensi dell’art. 2135 del codice civile ("È imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura"), singoli o riuniti in associazioni costituiti con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio;
2] in presenza di impresa familiare, i familiari dell’imprenditore agricolo, come indicati dall’art. 230 del codice civile, partecipi dell’impresa agricola;
3] le cooperative agricole di conduzione, regolarmente iscritte nel registro prefettizio;
4] cooperative, regolarmente iscritte nel registro prefettizio, di cui siano soci esclusivamente imprenditori agricoli di cui al precedente punto 1) e/o familiari di cui al precedente punto 2), costituite allo scopo esclusivo di svolgere attività agrituristica attraverso l’utilizzazione delle aziende agricole dei soci ed a condizione sempre che l’esercizio dell’attività agrituristica rimanga in rapporto di complementarietà con l’attività agricola dei soci. 

 

4] Quali iniziative sono agevolabili?
In armonia con la normativa nazionale e comunitaria, la legge definisce l’agriturismo un’attività agricola che non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici, da svolgere attraverso l’utilizzazione dell’azienda, cioè delle strutture esistenti, dei suoi prodotti e della manodopera in rapporto di complementarietà e connessione con le attività agricole tradizionali di coltivazione dei terreni, allevamento del bestiame e di silvicoltura che devono restare, comunque, principali. Sono attività agrituristiche:
a] l’offerta di ospitalità per soggiorni in appositi locali aziendali;
b] l’offerta di ospitalità in appositi spazi aperti, nell’ambito dell’azienda, a campeggiatori;
c] la somministrazione per la consumazione sul posto e/o la vendita di pasti costituiti da cibi e bevande, comprese quelle alcoliche e super alcoliche, provenienti in prevalenza dall’utilizzazione dei prodotti aziendali e/o tipici della zona. Sono considerati di produzione aziendale anche le bevande e i cibi ricavati da materie prime dell’azienda e sottoposti a prima lavorazione all’esterno;
d] la somministrazione di pasti sul posto esercitata congiuntamente all’offerta di ospitalità di cui alle lettere a] e b] ;
e] la vendita diretta di prodotti agricoli ed artigianali provenienti dall’azienda, anche lavorati al di fuori della stessa;
f] l’organizzazione di attività ricreative, culturali, divulgative e sportive, ivi comprese mostre permanenti di civiltà contadina, mediante utilizzazione delle strutture aziendali ed in collegamento con l’attività produttiva svolta.
Le attività previste alle lettere e] ed f] devono essere esercitate congiuntamente ad una delle attività di cui alle lettere a] ,b] ,e c].

 

5] Quali sono le modalità e i limiti nell’esercizio delle attività agrituristiche?
Le attività agrituristiche devono essere svolte in locali ubicati all’interno dell’azienda. L’ospitalità può essere fornita in un massimo di 10 camere per una capacità ricettiva di non più di 30 posti letto.
Spazi aperti da destinare a campeggi possono essere previsti in aziende di superficie complessiva non inferiore a 2 ettari e per un massimo di 5 equipaggi e 20 persone. Nel caso di esercizio in forma associata o di cooperative tali limiti sono elevati proporzionalmente al numero delle aziende associate, fino ad un massimo di 30 camere e 70 posti letto ovvero di 20 equipaggi e 50 persone, salvi i limiti previsti per ciascuna azienda. 

 

6] Sospensione e revoca
In caso di violazione degli obblighi a] , b] , c] , d] , e] evidenziati al punto 4 l’autorizzazione è sospesa dal sindaco, per un periodo compreso tra i quindici e i sessanta giorni.
L’autorizzazione è revocata dal sindaco quando si accerti che l’operatore agrituristico:
a] non abbia intrapreso l’attività entro due anni dalla data fissata nell’autorizzazione o la abbia sospesa da almeno un anno;
b] abbia subito in un biennio sospensioni per violazione degli obblighi per un totale di oltre centoventi giorni;
c] abbia subito la revoca del nulla osta.
La revoca del nulla osta o dell’autorizzazione comporta la revoca delle provvidenze regionali concesse, con obbligo di recupero nei confronti dei beneficiari delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolate al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della revoca e con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione. 

 

7] Quali sono le spese ammissibili?
A coloro che esercitano attività agrituristica, nonché ai soggetti che hanno ottenuto il nulla osta, possono essere concessi contributi per:
a] l recupero di strutture insediative destinate all’esercizio delle attività, ivi compresi l’installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici;
b] l’adattamento di spazi aperti da destinare alle attività agrituristiche;
c] l’installazione nei fabbricati aziendali di strutture per la conservazione dei prodotti agricoli destinati alla somministrazione o alla vendita;
d] realizzazione e sistemazione di strutture sportive e ricreative connesse e dimensionate all’esercizio di una delle attività. 

 

8] Qual è la misura massima del finanziamento agevolato?
Per la realizzazione degli interventi evidenziati al punto 8 è concesso un aiuto regionale equivalente ad un contributo in conto capitale non superiore al 40% della spesa ammessa, elevabile al 50% nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.
L’aiuto regionale è concesso sotto forma di concorso negli interessi e di abbuono di quota parte del capitale mutuato per mutui di durata non superiore a quindici anni e commisurati all’intera spesa ritenuta ammissibile fino ad un massimo di lire 300 milioni per azienda e a un massimo di lire 600 milioni per imprenditore; in alternativa e per iniziative di importo complessivo non superiore a 100.000 ECU, elevato del 50% nel caso di operatori agrituristici associati o riuniti in cooperative, possono essere concessi contributi in conto capitale per un massimo del 40% della spesa ammissibile, elevabile al 50% nelle zone svantaggiate.
L’ammissione ai benefici è subordinata alla presentazione della documentazione come riportata in allegato.
Tali interventi finanziari non sono cumulabili con analoghi aiuti pubblici per le medesime finalità se non espressamente consentiti.
In sede di prima applicazione, inoltre, sono ammessi con priorità ai benefici, sino alla concorrenza del 50% degli stanziamenti previsti in bilancio per il triennio, gli imprenditori agricoli autorizzati che dimostrino di avere esercitato le attività agrituristiche da almeno un biennio alla data di entrata in vigore della L.R. 25/1994 a norma dell’art. 6 della legge 5/12/1985, n. 730 (disciplina dell’agriturismo). 

 

9] È necessario prestare garanzie?
Non sono previste garanzie particolari.

 

10] Sono previsti vincoli particolari?
Chi intende svolgere attività agrituristiche deve ottenere il nulla osta dell’Ispettorato Provinciale Agrario (I.P.A.). Per questo è necessario corredare la domanda di richiesta con una relazione contenente:
a] la descrizione dell’azienda, delle sue caratteristiche, dei fabbricati e dell’attività di produzione ivi esercitata;
b] una descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si intendono esercitare e delle loro modalità di esercizio;
c] una relazione descrittiva degli eventuali interventi edilizi 1;
d] le planimetrie dei locali da adibire all’attività stessa e con i dati relativi al numero delle camere e dei posti letto.
L’I.P.A. verifica la presenza dei requisiti prescritti e rilascia il nulla osta entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Decorso inutilmente il termine di novanta giorni, la richiesta si intende accolta. In tale evenienza l’I.P.A. entro i successivi trenta giorni rilascia il nulla osta per decorrenza dei termini. In caso di diniego è ammesso ricorso entro i successivi trenta giorni all’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, che decide nei successivi 90 giorni.
L’I.P.A., inoltre, esercita controlli sul mantenimento dei requisiti e qualora ne accerti la perdita revoca il nulla osta.
Ricevuto il nulla osta occorre richiedere autorizzazione al comune in cui ricade l’immobile aziendale previa presentazione della copia del libretto sanitario di chi esercita l’attività, della copia degli atti necessari per eventuali interventi edilizi, del nulla osta dell’I.P.A., del parere favorevole dell’autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all’attività, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del Testo unico approvato con regio decreto 18/6/1931 n. 773 relativi alle autorizzazioni di polizia, dell’autorizzazione del sindaco per la vendita al pubblico in sede stabile di prodotti agricoli, della documentazione di data non anteriore a tre mesi ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 6, terzo comma, della legge 5/12/1985 n. 730 relativi all’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell’art. 2 della stessa legge.
Sulle richieste di autorizzazione il sindaco decide entro novanta giorni dalla presentazione; trascorso tale termine senza pronuncia , la richiesta si intende accolta. In tale evenienza, entro i successivi trenta giorni, il sindaco rilascia comunque l’autorizzazione che dura nove anni.
Gli operatori agrituristici hanno poi l’obbligo di:
a] presentare al comune entro il 30 novembre di ogni anno una dichiarazione contenente l’indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l’anno seguente;
b] esporre al pubblico l’autorizzazione e la lista dei prodotti e dei servizi con i relativi prezzi;
c] rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione e le tariffe;
d] tenere il registro delle presenze;
e] comunicare al sindaco, entro dieci giorni, la cessazione o sospensione dell’attività;
f] praticare l’offerta agrituristica per almeno novanta giorni all’anno.
I locali, gli impianti e gli interventi per la cui realizzazione sono stati concessi aiuti non possono essere distolti dalla loro destinazione per la durata dei mutui o per dieci anni dalla data del collaudo. Qualora il beneficiario contravvenga a tali vincoli le relative agevolazioni vengono revocate e devono essere restituite le somme già erogate a qualsiasi titolo dalla Regione, maggiorate degli interessi al tasso ufficiale di sconto esistente al momento della revoca. 

 

11] Qual è la procedura per ottenere l’agevolazione?
La domanda di richiesta del contributo in conto capitale, deve essere compilata in tre copie, di cui due esemplari con tutta la documentazione necessaria (si veda l’allegato) da presentare all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio, ed una copia della sola domanda va indirizzata per conoscenza all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste.
L’I.P.A., svolta l’istruttoria, stabilisce la spesa ammissibile e quindi fa richiesta all’Assessorato in questione di assegnazione delle somme. Con il provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale l’Assessorato dispone l’anticipazione in favore del beneficiario del 50% dell’ammontare del contributo che potrà essere erogato a seguito di apposita richiesta dell’interessato, corredata di sottoscrizione d’impegno ad utilizzare le somme anticipate entro il periodo massimo di dodici mesi dall’avvenuta erogazione.
Per la richiesta del mutuo agevolato assistito dal concorso della Regione, la domanda (si veda l’allegato) deve essere compilata in tre copie, di cui due da presentare all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio, o all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, per progetti di spesa preventivati superiori a £. 500.000.000, e una copia all’Istituto o Ente autorizzato all’esercizio del credito. L’ammissibilità al concorso regionale nel pagamento degli interessi è subordinata ad emissione di formale nulla-osta che è rilasciato dall’Assessorato o dall’I.P.A. competente per territorio a seconda dell’importo dell’operazione. Nella domanda si può richiedere, inoltre, che gli interessi relativi ai periodi antecedenti l’inizio dell’ammortamento siano cumulati al debito in linea capitale e pagati secondo il conseguente piano di ammortamento.

 

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